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Sentenza

Sentenza n. 2322/2026 - Milano, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 20 aprile 2021, n. 1008 e per l’accertamento della nullità ovvero per l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore Universitario di ruolo - settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Pavia, pubblicato in data 8 agosto 2024; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ove lesivi per la ricorrente, con particolare riferimento al decreto rettorale di proroga del termine per i lavori della Commissione e di nomina della Commissione e per la condanna dell’Università ad assegnare il posto alla dott.ssa Gabriella Ottone.

Giustizia amministrativa202402639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario, unitamente ai verbali della commissione e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto, in via principale, la nullità o l’elusione della sentenza del TAR Lombardia n. 1008/2021 e, in subordine, l’illegittimità degli atti della riedizione della procedura. Ha contestato i giudizi individuali dei commissari sui titoli e sulle pubblicazioni, lamentando mancata valutazione analitica, omessa considerazione di titoli preferenziali e di conferenze, valutazione di elementi non pertinenti, motivazione assertiva e contraddittoria, nonché difetto di istruttoria. Ha censurato inoltre l’assenza di un effettivo giudizio collegiale, la composizione e la nomina della nuova commissione, il mancato rispetto delle modalità di elezione e sorteggio previste dalla normativa e dal bando, e il carattere ostruzionistico e dilatorio della condotta dell’Ateneo. Ha chiesto anche di essere direttamente dichiarata vincitrice, sostenendo che il potere discrezionale dell’Università si fosse consumato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, disponendo la regressione della procedura alla nomina di una nuova commissione. Ha esaminato prioritariamente il motivo relativo all’illegittima composizione dell’organo, ritenendolo logicamente pregiudiziale e assorbente. Ha respinto l’eccezione dell’Università secondo cui la nomina della commissione avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, affermando che il candidato può contestarla unitamente all’approvazione degli atti concorsuali e alla nomina del vincitore, quando la lesione diviene concreta e attuale. Ha invece ritenuto infondata la censura relativa alla mancata conferma di una componente della precedente commissione: in assenza di specifiche statuizioni della sentenza da ottemperare, l’Amministrazione poteva nominare una nuova commissione, motivando tale scelta con l’impossibilità di ricontattare alcuni componenti e con la sopravvenuta cessazione dal servizio di altri. È stata ritenuta fondata, però, la censura concernente le modalità di nomina della nuova commissione. Poiché l’Università aveva revocato la precedente commissione e proceduto alla nomina di un nuovo organo, avrebbe dovuto rinnovare l’intera procedura, compresa la formazione di una nuova lista di professori sorteggiabili. Dagli atti non risultava che tale lista fosse stata riformata; inoltre, l’elenco utilizzato conteneva numerosi docenti rinunciatari, sostituiti o cessati dal servizio, sicché i nominativi effettivamente sorteggiabili erano soltanto quattro, invece del numero triplo rispetto ai commissari necessari. L’art. 6 del d.m. n. 139/2009, relativo alla sostituzione di un commissario sorteggiato, non era applicabile, poiché si trattava della ricostituzione dell’intera commissione. Il vizio della composizione dell’organo ha avuto portata caducante e ha determinato l’assorbimento delle altre censure e della domanda di riconoscimento diretto della vittoria. L’Università è stata condannata alle spese per euro 3.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per la dedotta violazione o elusione del giudicato, ma la decisione definisce la controversia mediante annullamento per illegittima composizione della commissione.

  • art. 1, comma 5, d.l. 180/2008, convertito nella l. 1/2009

    In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati [...] sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti [...] in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

    La disposizione richiede una lista di commissari sorteggiabili ampia, pari al triplo dei commissari necessari, funzionale a evitare la predeterminazione della composizione dell’organo.

  • art. 1, comma 6, d.l. 180/2008

    Le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro [...].

    La norma costituisce la base per la disciplina ministeriale delle elezioni e dei sorteggi dei commissari.

  • art. 6 d.m. 27 marzo 2009, n. 139

    In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario sorteggiato si procede secondo le modalità di cui all'art. 5 escludendo dalla lista i professori già sorteggiati come componenti per la stessa commissione.

    La disposizione riguarda la sostituzione di un singolo commissario sorteggiato e non può essere utilizzata per evitare la rinnovazione integrale della procedura di nomina quando l’intera commissione è stata revocata e deve essere ricostituita.

  • art. 7 del bando di concorso

    Le Commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell’art.1 commi 4 e 5 della Legge 09.01.2009, n.1 e dal D.M. 27.03.2009, n.139.

    La lex specialis rinvia alle modalità normative di costituzione delle commissioni, rendendole vincolanti per l’Ateneo.

  • art. 9 del bando di concorso

    La disposizione è stata richiamata tra le norme dedotte dalla ricorrente, ma non costituisce la base decisiva dell’accoglimento.

Massime di principio

  • La nomina della commissione giudicatrice può essere contestata dal candidato insieme all’atto di approvazione delle operazioni concorsuali e alla nomina del vincitore, quando soltanto in quel momento la lesione diviene concreta e attuale; non è necessaria, in via generale, l’impugnazione immediata del decreto di nomina.
  • Quando l’Amministrazione revoca o sostituisce l’intera commissione di una procedura comparativa, deve rinnovare l’intero procedimento di formazione dell’organo, compresa la formazione della lista dei commissari sorteggiabili, e non può limitarsi a ripetere il solo sorteggio utilizzando l’elenco originario.
  • La lista dei commissari sorteggiabili deve contenere un numero di nominativi utili almeno triplo rispetto al numero dei commissari necessari; la presenza di docenti rinunciatari, sostituiti o cessati dal servizio non consente di considerare rispettato tale requisito sulla base del mero numero formale dei nominativi presenti nell’elenco.
  • La disciplina relativa alla sostituzione di un singolo commissario sorteggiato non è applicabile quando occorre ricostituire l’intera commissione, poiché le due ipotesi richiedono procedure diverse e, nel secondo caso, la reiterazione integrale delle operazioni di formazione e sorteggio.
  • L’illegittima composizione della commissione giudicatrice integra un vizio dell’organo riconducibile all’incompetenza e ha carattere assorbente e caducante rispetto alle ulteriori censure rivolte alle valutazioni concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoria

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