Cassazione Civile, Ordinanza n. 05711/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un periodo d'imposta precedente, con recupero di IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, notificato direttamente a una società di persone già cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta. I soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto inammissibile l'originario ricorso e comunque legittimo l'operato dell'Ufficio, sostenendo che: la notifica dell'atto impositivo era avvenuta quando la società era già estinta; l'atto era stato impugnato dalla società stessa, non dai soci; la notificazione a società estinta non poteva produrre effetti validi né innescare un fenomeno successorio ai fini della pretesa tributaria; la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non era applicabile. L'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e, in combinato disposto, degli artt. 75 e 110 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la pretesa verso la società cancellata si trasferisse ai soci e che l'originario ricorso fosse inammissibile perché proposto dalla società estinta in persona del legale rappresentante privo di capacità processuale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso sul piano processuale e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'originario ricorso non poteva essere proposto, poiché al momento della notificazione dell'avviso la società era già estinta e il legale rappresentante non aveva più legittimazione processuale. Ha inoltre affermato che l'atto impositivo notificato a una società non più esistente era invalido perché diretto a un soggetto inesistente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate in ragione del rilievo officioso del difetto di legittimazione.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione; dopo tale momento non può agire in giudizio tramite il legale rappresentante come se fosse ancora esistente.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato dal ricorrente per contestare il preteso trasferimento della responsabilità sui soci in caso di società estinta; la Corte non lo pone a base dell'accoglimento, ma esclude che la notificazione a società già estinta sani la carenza originaria di legittimazione.
art. 75 c.p.c.
La capacità di stare in giudizio presuppone l'esistenza del soggetto processuale; se la società è già estinta, manca la legittimazione processuale del suo rappresentante.
art. 110 c.p.c.
La successione nel processo rileva solo se l'evento estintivo interviene nel corso del giudizio; non opera quando la società è già cancellata prima della notificazione dell'atto introduttivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 28 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La Corte ne esclude l'applicabilità al caso, perché la società era stata cancellata prima della sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento è notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese, la notificazione è invalida perché effettuata nei confronti di un soggetto inesistente.
- Quando la società era già estinta al momento della notificazione dell'atto impositivo, il ricorso introduttivo proposto dalla società in persona del legale rappresentante è inammissibile per difetto originario di legittimazione processuale.
- La successione dei soci nei rapporti della società estinta non consente di sanare retroattivamente la proposizione del giudizio da parte del soggetto ormai privo di esistenza giuridica, salvo i diversi effetti di norme speciali applicabili ratione temporis.
- L'istituto della successione nel processo ex art. 110 c.p.c. opera solo se l'evento estintivo si verifica dopo l'instaurazione del giudizio; non quando l'estinzione precede l'atto introduttivo o la notificazione dell'atto presupposto.
- Il difetto di legittimazione processuale del rappresentante della società estinta è rilevabile d'ufficio e può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza, perché la causa non poteva essere proposta.
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