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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05711/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un periodo d'imposta precedente, con recupero di IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, notificato direttamente a una società di persone già cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta. I soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto inammissibile l'originario ricorso e comunque legittimo l'operato dell'Ufficio, sostenendo che: la notifica dell'atto impositivo era avvenuta quando la società era già estinta; l'atto era stato impugnato dalla società stessa, non dai soci; la notificazione a società estinta non poteva produrre effetti validi né innescare un fenomeno successorio ai fini della pretesa tributaria; la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non era applicabile. L'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e, in combinato disposto, degli artt. 75 e 110 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la pretesa verso la società cancellata si trasferisse ai soci e che l'originario ricorso fosse inammissibile perché proposto dalla società estinta in persona del legale rappresentante privo di capacità processuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso sul piano processuale e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l'originario ricorso non poteva essere proposto, poiché al momento della notificazione dell'avviso la società era già estinta e il legale rappresentante non aveva più legittimazione processuale. Ha inoltre affermato che l'atto impositivo notificato a una società non più esistente era invalido perché diretto a un soggetto inesistente. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate in ragione del rilievo officioso del difetto di legittimazione.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione; dopo tale momento non può agire in giudizio tramite il legale rappresentante come se fosse ancora esistente.

  • art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È richiamato dal ricorrente per contestare il preteso trasferimento della responsabilità sui soci in caso di società estinta; la Corte non lo pone a base dell'accoglimento, ma esclude che la notificazione a società già estinta sani la carenza originaria di legittimazione.

  • art. 75 c.p.c.

    La capacità di stare in giudizio presuppone l'esistenza del soggetto processuale; se la società è già estinta, manca la legittimazione processuale del suo rappresentante.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo rileva solo se l'evento estintivo interviene nel corso del giudizio; non opera quando la società è già cancellata prima della notificazione dell'atto introduttivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 28 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La Corte ne esclude l'applicabilità al caso, perché la società era stata cancellata prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Se l'avviso di accertamento è notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese, la notificazione è invalida perché effettuata nei confronti di un soggetto inesistente.
  • Quando la società era già estinta al momento della notificazione dell'atto impositivo, il ricorso introduttivo proposto dalla società in persona del legale rappresentante è inammissibile per difetto originario di legittimazione processuale.
  • La successione dei soci nei rapporti della società estinta non consente di sanare retroattivamente la proposizione del giudizio da parte del soggetto ormai privo di esistenza giuridica, salvo i diversi effetti di norme speciali applicabili ratione temporis.
  • L'istituto della successione nel processo ex art. 110 c.p.c. opera solo se l'evento estintivo si verifica dopo l'instaurazione del giudizio; non quando l'estinzione precede l'atto introduttivo o la notificazione dell'atto presupposto.
  • Il difetto di legittimazione processuale del rappresentante della società estinta è rilevabile d'ufficio e può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza, perché la causa non poteva essere proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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