Cassazione Civile, Ordinanza n. 41262/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso esecuzione forzata contro una società debitrice sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Nel corso della procedura la società creditrice era stata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese. Le ex socie della società estinta avevano quindi proseguito l'azione esecutiva nei confronti della debitrice, assumendo di essere succedute nel credito. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che, poiché il credito azionato non compariva nel bilancio finale di liquidazione, doveva ritenersi rinunciato dalla società creditrice e quindi non trasferito alle socie. In cassazione la debitrice ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e nullità processuale per avere la Corte d'appello escluso la rinuncia senza verificare se dagli atti emergesse una volontà abdicativa implicita; ha inoltre sostenuto che la mancata inclusione del credito nel bilancio, l'abbandono di una precedente esecuzione e il fatto che si trattasse di credito certo e noto avrebbero dovuto condurre a ritenere intervenuta una remissione. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse valorizzato la finalità di chiusura rapida della liquidazione desumibile dal bilancio finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non equivale di per sé a rinuncia o remissione del credito, salvo che vi siano ulteriori circostanze univoche idonee a dimostrare una volontà abdicativa della società. Ha inoltre precisato che la rinuncia ad un'azione esecutiva già iniziata non è, da sola, indice certo dell'estinzione dell'obbligazione, potendo dipendere da molteplici ragioni. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a censurare un apprezzamento di fatto e comunque infondato, perché gli artt. 1362 e 1363 c.c. si applicano all'interpretazione di atti negoziali o documenti che esternino una volontà, mentre qui si trattava di stabilire se un comportamento fosse indice di rinuncia a un credito. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1236 c.c.
La remissione del debito richiede una volontà abdicativa inequivoca del creditore; la rinuncia all'azione esecutiva non basta, di per sé, a farne presumere l'intervenuta estinzione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, perché la Corte d'appello ha espresso un percorso argomentativo adeguato sia in diritto sia in fatto.
art. 1362 c.c.
Le regole interpretative del contratto o dell'atto si applicano a volontà esternate in documenti negoziali; non sono pertinenti quando il giudice deve valutare se un comportamento sia indice di rinuncia a un credito.
art. 1363 c.c.
Come per l'art. 1362 c.c., è norma di interpretazione degli atti e non governa la mera valutazione probatoria di comportamenti concludenti rispetto alla rinuncia del credito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui in realtà investiva un accertamento di fatto sulla volontà di remissione del credito.
art. 385, comma 1, c.p.c.
La soccombenza in cassazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata attestata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione di una società estinta non integra, da sola, una remissione del debito o una rinuncia al credito.
- La rinuncia tacita a un credito può desumersi solo da comportamenti univoci e privi di altra ragionevole giustificazione; in difetto, l'omissione contabile resta compatibile con cause diverse dalla volontà abdicativa.
- La rinuncia a una pregressa azione esecutiva non è, di per sé, prova della rinuncia al diritto di credito, potendo dipendere da valutazioni opportunistiche o di convenienza processuale.
- La verifica circa l'esistenza di una volontà di remissione del credito è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Le norme sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali rilevano solo quando occorra interpretare una volontà già esteriorizzata in un documento; non si applicano alla mera valutazione se un comportamento sia indice di rinuncia.
- L'estinzione della società creditrice e il trasferimento dei crediti agli ex soci non vengono meno per il solo fatto che il credito non sia stato inserito nel bilancio finale di liquidazione, salvo prova di una contraria volontà sociale.
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