Cassazione Penale, Sentenza n. 42898/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha respinto l'appello avverso l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (durata: 1 anno e 6 mesi). Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) e contestava l'errata qualificazione della pericolosità come "generica" ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 159/2011, lett. b) e c): in particolare mancata verifica che i reati avessero effettivamente generato profitti tali da costituire almeno parte rilevante del reddito (lett. b) e assenza di prova di abitualità delle condotte indicate a fondamento della lett. c), con ampi intervalli temporali tra gli episodi. Inoltre si censurava la carenza motivazionale rispetto alla dinamica concreta dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo i rilievi del Procuratore Generale che aveva chiesto l'annullamento con rinvio. La Suprema Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia, disponendo che il nuovo esame sia effettuato da collegio composto diversamente. Motivo: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per l'applicazione della pericolosità generica (art. 1 lett. b) e c) d.lgs. 159/2011): mancata prova che i delitti avessero generato profitti significativi e che le condotte fossero abituali in un arco temporale significativo; difetto analogo in relazione alla lett. c) (necessità di evidenziare un'"abitualità" non episodica). Si è quindi disposto il rinvio per una nuova valutazione con motivazione adeguata.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b) e lett. c); art. 4
Art. 1 lett. b): la pericolosità "generica" richiede, secondo la Corte costituzionale n.24/2019 e la giurisprudenza di legittimità, tre requisiti ancorati a precisi elementi di fatto: a) delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo; b) che abbiano effettivamente generato profitti per il soggetto; c) che tali profitti costituiscano l'unica o comunque una componente rilevante del reddito. Art. 1 lett. c): riguarda una ristretta categoria di reati che ledono specifici beni giuridici (integrità dei minori, sanità, sicurezza o tranquillità pubblica) e richiede anch'essa abitualità non episodica. Art.4 disciplina destinatari delle misure patrimoniali in relazione a quanto previsto dall'art.1.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 24/01/2019
Ha circoscritto e reso costituzionalmente compatibile la figura della pericolosità generica (lett. b) chiarendo che la norma va interpretata come riferita a categorie di reato e richiedendo il triplice requisito (abitualità, generazione di profitti, incidenza sui redditi) da provare con precisi elementi di fatto.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b); art. 623 comma 1 lett. a)
Art.606 c.1 lett.b) indica il motivo di cassazione invocato (violazione di legge). Art.623 c.1 lett.a) è richiamato in relazione al divieto di rinvio a diversa sezione quando l'atto è decreto; la Corte chiarisce però che il nuovo collegio deve essere composto diversamente per incompatibilità.
Giurisprudenza di legittimità rilevante
Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 (Zangrillo) e altre pronunce richiamate
Confermano i criteri applicativi della sentenza costituzionale: per le misure in tema di pericolosità generica è necessario ancorare il giudizio a precisi elementi di fatto che dimostrino abitualità delle condotte, effettiva produzione di profitti e rilevanza di tali profitti sul reddito del soggetto; la mera enunciazione delle norme violate o la ricostruzione sommaria dei fatti non è sufficiente.
Massime di principio
- Per applicare misure di prevenzione fondate sulla "pericolosità generica" (art.1 lett. b) d.lgs.159/2011) il giudice deve motivare con precisi elementi di fatto la presenza dei tre requisiti: abitualità dei reati in un arco temporale significativo; prova che i reati abbiano generato profitti; prova che tali profitti costituiscano una componente rilevante del reddito.
- La lett. c) dell'art.1 richiede che le condotte che offendono beni giuridici indicati (es. sicurezza o tranquillità pubblica) siano non episodiche e dimostrino una dedizione "abituale" alla commissione di tali reati; singoli episodi recenti, senza ricorrenza cronologicamente apprezzabile, sono insufficienti.
- La motivazione deve descrivere la dinamica concreta dei fatti e non limitarsi a richiamare le norme codicistiche: vanno documentati elementi quali entità dei profitti, collegamento temporale tra fatti, eventuale incidenza sul tenore di vita, attività lavorativa e restituzioni effettuate.
- GAP temporali ampi tra episodi criminosi o la modesta entità dei reati, unitamente a prova di attività lavorativa stabile o restituzioni, indeboliscono l'affermazione di "abitualità" e di reddito derivante dal crimine.
- Se il giudice di merito non fornisce adeguata motivazione su questi punti, la Corte di cassazione annulla con rinvio per nuovo esame (da diverso collegio); pertanto chi impugna dovrebbe mirare a dimostrare la carenza probatoria su profitto/abitualità e la mancanza di adeguata motivazione.
- In fase istruttoria e processuale è importante raccogliere elementi economici (movimenti bancari, redditi, prove di restituizioni, testimonianze sul tenore di vita) e una ricostruzione cronologica degli episodi per sostenere o contestare la "pericolosità generica".
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