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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11822/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto previsto dall'art. 455 c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che erano state già applicate in giudizio di merito in regime di equivalenza con le aggravanti contestate. La censura riguardava quindi esclusivamente il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche attenga al trattamento sanzionatorio e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logica, fondata sulle concrete modalità della condotta e sulla personalità dell'imputato, in coerenza con i criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esplicita il contenuto, limitandosi a richiamarne il titolo di reato.

  • art. 133 c.p.

    criterio utilizzato per valutare il trattamento sanzionatorio, con riferimento alle concrete modalità della condotta e alla personalità dell'imputato.

Massime di principio

  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche attiene al trattamento sanzionatorio e, se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica, non integra un vizio deducibile in cassazione.
  • La valutazione sulla misura della pena e sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è censurabile solo nei limiti della mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto.
  • Ai fini della commisurazione della pena, è legittimo valorizzare le concrete modalità della condotta e la personalità dell'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazione
RamiParte generale

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