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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25143/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2004 notificato dal Comune. La censura principale era che il Comune appellante non aveva allegato la prova della spedizione dell'atto di appello (mancava la ricevuta di spedizione con data dell'ufficio postale), con conseguente impossibilità di verificare la tempestività sia della proposizione dell'appello sia della costituzione in giudizio del Comune; era anche dedotta la questione sulla validità della notificazione tramite agenzia postale privata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo residuo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 13452/2017) secondo cui il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione; è ammesso che, per provare la tempestività, sia depositato l'avviso di ricevimento (A.R.) purché in esso la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura o timbro datario. Nel caso concreto il fascicolo d'ufficio mostrava che l'atto di appello era stato ricevuto il 28/02/2012 e la costituzione del Comune è avvenuta il 02/03/2012, dunque nei termini. La Corte ha altresì escluso la necessità di oscurare i dati personali in sentenza. Nulla deciso sulle spese per la mancata partecipazione del Comune al procedimento di cassazione; disposta comunicazione circa eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art.22 d.lgs. 546/92

    Disciplina la costituzione in giudizio e i termini; interpretata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite come termine fatto decorrere dalla ricezione dell'atto (momento recettizio) e non dalla sola data di spedizione

  • art.53 d.lgs. 546/92

    Richiamato in materia di appellabilità e termini di costituzione in appello; applicato insieme all'art.22 per valutare la tempestività della costituzione

  • art.327 cod.proc.civ.

    Rilevato per il 'termine lungo' di impugnazione (decorrenza dei termini di impugnazione dopo sentenza non notificata), utile per verificare i termini di proposizione dell'appello

  • Sezioni Unite, sent. n. 13452/2017 (giurisprudenza)

    Principio fondamentale: il termine per la costituzione decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario; l'avviso di ricevimento munito di stampigliatura/timbro postale può sostituire la ricevuta di spedizione per dimostrare la tempestività

  • art.360 cod.proc.civ.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per 'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione' e per violazione di norme di diritto; invocata quale parametro di censura ma il vizio è stato ritenuto infondato

  • art.52 d.lgs. 196/2003 (richiamato in relazione all'istanza di oscuramento)

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha rigettato la richiesta di oscuramento richiamando precedente orientamento di Cassazione (ordinanza n.22561/21) che limita l'accoglimento di tali istanze nelle controversie tributarie

  • art.13 D.P.R. n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico della parte ricorrente

Massime di principio

  • Per valutare la tempestività di un atto processuale notificato a mezzo raccomandata A/R si deve fare riferimento al momento della ricezione da parte del destinatario (momento recettizio) e non alla sola data di spedizione
  • L'avviso di ricevimento (A.R.) munito di stampigliatura o timbro datario dell'ufficio postale può integrare/provare la data di spedizione se la ricevuta di spedizione non è prodotta; pertanto l'assenza della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto impugnatorio
  • La notificazione tramite agenzia postale privata non è automaticamente invalida: ciò che rileva è che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario nei termini decadenziali previsti
  • Se il Comune (o altra parte appellante) si costituisce in giudizio entro i termini decorrenti dalla ricezione, la mancata produzione di documenti di spedizione non basta a dimostrare la tardività se il fascicolo dimostra la data di ricezione e la costituzione nei termini
  • Le richieste di oscuramento di dati personali in sentenze tributarie sono soggette a valutazione restrittiva e, secondo orientamenti recenti della Cassazione, spesso rigettate
  • Chi contesta la tempestività di un atto notificato deve mirare a dimostrare l'assenza della ricezione o l'irregolarità formale dell'avviso di ricevimento; altrimenti la prova del deposito dell'A.R. con timbro postale o del comportamento processuale dell'altra parte (costituzione nei termini) è decisiva

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