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Sentenza

Sentenza n. 6793/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa concessione di misure cautelari del verbale della riunione della Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca (PhD) - Relazione finale, in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale, del 19 maggio 2025; del verbale della riunione del Collegio del Curriculum di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea, Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale (ciclo XXXV), del giorno 14 ottobre 2024; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso

Giustizia amministrativa202509699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione di valutazione finale del 19 maggio 2025, recante giudizio negativo sulla tesi e proposta di diniego del conferimento del titolo di dottore di ricerca, nonché verbale del collegio del curriculum del 14 ottobre 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché eccesso di potere per inattendibilità dell’istruttoria, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il coordinatore del corso di dottorato e il proprio tutor fossero incompatibili per grave inimicizia, originata dal dissenso rispetto alla sospensione annuale del dottorato e dalle successive vicende connesse alla segnalazione al Garante degli studenti. Secondo la ricorrente, tali docenti avrebbero partecipato al collegio del 14 ottobre 2024, condizionando negativamente la valutazione della tesi; la commissione finale si sarebbe poi appiattita sul giudizio del collegio, nonostante due valutatori esterni avessero espresso valutazioni sufficienti. È stato inoltre dedotto che il giudizio negativo costituisse una ritorsione o una punizione e fosse intrinsecamente contraddittorio, anche alla luce delle pubblicazioni della ricorrente e delle valutazioni positive ricevute da alcuni lavori scientifici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di incompatibilità e di sviamento. La dedotta grave inimicizia non è stata provata: la ricorrente ha allegato difficoltà nei rapporti con i docenti e conseguenze negative successive alla sospensione, ma non ha fornito elementi concreti, specifici e documentati, neppure mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, idonei a dimostrare un intento ritorsivo o discriminatorio e il suo effettivo riflesso sulla valutazione. La nomina di una nuova commissione, intervenuta dopo un’istanza di ricusazione, non dimostra di per sé l’esistenza dell’inimicizia. Il giudice ha inoltre escluso l’inattendibilità o la contraddittorietà del giudizio tecnico, rilevando che il collegio e la commissione avevano indicato lacune contenutistiche e incertezze metodologiche, con riferimento a criteri quali completezza dell’analisi, approccio critico, solidità delle conclusioni e confronto con la dottrina. È stata ritenuta infondata anche la prospettata contraddizione tra i giudizi dei revisori esterni e quello finale: i primi riguardano una versione iniziale della tesi, modificabile in vista dell’esame finale, mentre la commissione valuta la versione definitiva e la relativa discussione. La pubblicazione di articoli su rivista è stata considerata distinta dalla valutazione complessiva della tesi di dottorato e non logicamente incompatibile con un giudizio negativo su quest’ultima. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il giudizio negativo e insussistente un conflitto di interessi attuale o potenziale, prescindendo dall’eccezione preliminare di tardività relativa al verbale del 14 ottobre 2024. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata quale base della censura relativa al conflitto di interessi e all’obbligo di astensione; il giudice ha escluso, in concreto, la sussistenza di un conflitto di interessi attuale o potenziale e di una situazione di grave inimicizia.

  • art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma è stata richiamata in relazione alla dedotta incompatibilità per grave inimicizia; il giudice ne ha accolto un’interpretazione rigorosa e restrittiva, richiedendo circostanze concrete, documentate e inequivocabili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle persone coinvolte, a tutela dei loro diritti e della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La grave inimicizia quale causa di incompatibilità dei componenti di un organo valutativo richiede un reciproco rancore fondato su rapporti personali estranei al piano pubblico e professionale e comprovato da circostanze concrete, documentate e inequivocabili; non è sufficiente allegare difficoltà relazionali, dissenso sulle scelte del candidato o la mera presentazione di un’istanza di ricusazione.
  • La deduzione di un intento ritorsivo o discriminatorio dell’amministrazione deve essere sostenuta da una prova concreta e specifica sia dell’intento sia dell’effetto pregiudizievole; la mera successione temporale tra una vicenda conflittuale e un provvedimento negativo non dimostra lo sviamento.
  • Nella valutazione di una tesi di dottorato, il giudizio dei revisori su una versione iniziale dell’elaborato e il giudizio della commissione sulla versione definitiva, anche alla luce della discussione finale, riguardano fasi e oggetti valutativi diversi; non sussiste quindi, per ciò solo, una contraddizione tra valutazioni non coincidenti.
  • Un giudizio negativo sulla tesi di dottorato è adeguatamente supportato quando individua, con riferimento a criteri di qualità scientifica, lacune contenutistiche e incertezze metodologiche; il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione tecnico-accademica in assenza di profili concreti di inattendibilità, illogicità o contraddittorietà.
  • La valutazione positiva di singoli articoli destinati alla pubblicazione non è logicamente incompatibile con il giudizio negativo sulla complessiva tesi di dottorato, poiché si tratta di attività diverse, soggette a criteri e, potenzialmente, a soggetti valutatori differenti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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