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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25704 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2001 e 2002. La società non aveva presentato le dichiarazioni IVA annuali, pur avendo presentato quelle periodiche. L'Ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo, assumendo come operazioni imponibili il volume d'affari risultante dalle dichiarazioni periodiche. Secondo l'Agenzia, la qualifica di esportatore abituale non rende automaticamente non imponibili tutte le operazioni attive e spettava alla contribuente dimostrare concretamente quali operazioni fossero cessioni all'esportazione non imponibili e quali costi o imposte detraibili dovessero essere riconosciuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR. La qualifica di esportatore abituale, da sola, non consente di considerare automaticamente non imponibili tutte le cessioni effettuate. In caso di accertamento induttivo, grava sul contribuente l'onere di provare gli elementi idonei a ridurre o modificare la pretesa fiscale, inclusa l'esistenza di operazioni non imponibili e di IVA detraibile. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini concretamente gli elementi dedotti dalla società e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    dall'ammontare dell'imponibile determinato induttivamente "sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33"

    In caso di omessa dichiarazione IVA e accertamento induttivo, l'imponibile può essere ricostruito dall'Ufficio; sono riconoscibili in detrazione soltanto i versamenti e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni prescritte o comunque provate dal contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8

    Disciplina le cessioni all'esportazione e la relativa non imponibilità. La Corte chiarisce che tale non imponibilità dipende dai presupposti concreti dell'operazione e non dalla sola qualifica soggettiva di esportatore abituale.

  • D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 1, lett. a), convertito in L. n. 17 del 1984

    Rileva per la disciplina degli esportatori abituali e degli acquisti senza applicazione dell'IVA, ma non comporta che tutte le operazioni attive del soggetto siano automaticamente non imponibili.

  • D.P.R. n. 435 del 2001, art. 10

    È richiamato in relazione agli adempimenti dichiarativi IVA. La mancata presentazione della dichiarazione annuale legittima il ricorso all'accertamento induttivo, senza trasferire automaticamente sull'Ufficio l'onere di ricostruire ogni possibile elemento favorevole al contribuente non documentato.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti modificativi, impeditivi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, il contribuente deve dimostrare gli elementi idonei a contestare o ridurre la ricostruzione induttiva.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ha costituito il parametro processuale per la denuncia della violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Richiamato per il deposito delle memorie delle parti nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale consente all'Amministrazione finanziaria di procedere con accertamento induttivo, utilizzando i dati e le informazioni disponibili.
  • La qualifica di esportatore abituale non determina automaticamente la non imponibilità di tutte le operazioni effettuate: ogni operazione deve essere ricondotta ai presupposti concreti previsti dalla legge.
  • Quando il Fisco procede induttivamente, il contribuente deve fornire prove specifiche e documentate per dimostrare che i ricavi imponibili sono inferiori o che alcune operazioni sono non imponibili.
  • Le contestazioni generiche non sono sufficienti: occorre indicare e provare quali operazioni, costi o imposte detraibili debbano essere esclusi o riconosciuti.
  • Il giudice tributario non può annullare integralmente l'accertamento con una motivazione astratta; deve esaminare concretamente gli elementi prodotti da entrambe le parti e rideterminare eventualmente la pretesa.
  • L'IVA relativa agli acquisti può essere detratta nell'accertamento induttivo solo se risulta dalle liquidazioni previste o se il contribuente ne dimostra concretamente l'esistenza e la riferibilità alle operazioni.

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