Parere n. 238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, della Società Lepore Mare S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giovanni Lepore, contro il Comune di Monopoli, il Ministero delle Infrastrutture - Ufficio circondariale marittimo di Monopoli e la Regione Puglia per l’annullamento: -della nota prot. 0009046 del 9 febbraio 2022, del Comune di Monopoli, (Area IV ambiente, contratti ed appalti), avente ad oggetto “Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 del dlgs. 152/2006 alla immersione in mare di manufatti per la realizzazione di impianto off - shore di mitilicoltura e ostricoltura nello specchio d’acqua prospiciente a “Torre Incina” nel Comune di Monopoli”; - della nota del Ministero dei Trasporti - Ufficio Circondariale di Monopoli - prot. n. 0002154 del 15 febbraio 2022; - della nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio parchi e tutela della biodiversità, della Regione Puglia del 1° marzo 2022; - della nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio parchi e tutela della biodiversità, della Regione Puglia prot. AOO_145-03/05/2022/4034; - della nota del Comune di Monopoli - SUAP, prot. n. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 0050839/16-05-2022; - della nota del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, Servizio parchi e tutela della biodiversità, della Regione Puglia prot. 4800 del 30 maggio 2022; - di tutti gli altri provvedimenti comunque presupposti, connessi o conseguenti agli atti dettagliati in precedenza, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, tra cui in particolare la nota prot. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 0005095/18.1.2022 del Comune di Monopoli; nonché, la nota prot. REP_PROV_BA/BA-SUPRO 0011579/04-02-2022 del SUAP del prefato ente locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti comunali, marittimi e regionali relativi all’autorizzazione e alla prosecuzione dei lavori per la modifica e la realizzazione di un impianto off-shore di mitilicoltura e ostricoltura nello specchio acqueo prospiciente Torre Incina, nel Comune di Monopoli.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario presentato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, una serie di atti adottati dal Comune di Monopoli, dall’Ufficio circondariale marittimo e dalla Regione Puglia nel procedimento relativo alla modifica di una concessione demaniale marittima e alla realizzazione di un impianto di allevamento di molluschi bivalvi. La controversia traeva origine dalla mancata emanazione, nel febbraio 2022, di una nuova ordinanza di interdizione dello specchio acqueo, necessaria per completare i lavori, a seguito dei dubbi sollevati dal Comune circa la necessità di acquisire un parere regionale previsto dalla legge istitutiva del Parco di Costa Ripagnola. La ricorrente deduceva, in particolare, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, degli artt. 1, 2, 3, 6, 14 e 17-bis l. n. 241/1990, del d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 38 d.l. n. 112/2008 e della l.r. Puglia n. 30/2020, nonché incompetenza, sviamento, perplessità dell’azione amministrativa, erronea presupposizione e difetto di istruttoria. Con un secondo motivo lamentava la violazione della l.r. Puglia n. 30/2020 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre all’erronea presupposizione e al difetto di istruttoria. Nel corso del procedimento consultivo è emerso che, successivamente alla proposizione del ricorso, erano stati acquisiti gli ulteriori atti autorizzativi, era stata consentita la realizzazione dell’impianto e la società aveva presentato una SCIA sanitaria per l’inizio dell’attività, conclusasi con parere favorevole. La Sezione ha quindi dovuto stabilire se permanesse un interesse concreto, immediato e attuale all’annullamento degli atti impugnati, anche in considerazione della pendenza di un giudizio risarcitorio davanti al TAR Puglia.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione ha ritenuto che la società abbia conseguito il bene della vita perseguito, costituito dall’autorizzazione necessaria alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto, poi effettivamente realizzato. Gli atti originariamente impugnati sono stati pertanto superati da provvedimenti successivi satisfattivi e non producono più un effetto lesivo attuale. La generica dichiarazione della ricorrente di voler mantenere l’interesse alla decisione non è stata ritenuta sufficiente, poiché non accompagnata da specifiche ragioni idonee a dimostrare la permanenza di un interesse concreto all’annullamento. La Sezione ha inoltre precisato che il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria e non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di condanna o un mero accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa. La pendenza di un giudizio risarcitorio dinanzi al TAR non mantiene, di per sé, l’interesse alla decisione del ricorso straordinario, anche perché il giudice territoriale può valutare autonomamente la legittimità degli atti ai fini della domanda risarcitoria.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché, successivamente alla sua proposizione, la società ha ottenuto i provvedimenti autorizzativi necessari e ha realizzato l’impianto, conseguendo il bene della vita perseguito. Gli atti impugnati non producono più un effetto lesivo attuale.
Natura esclusivamente impugnatoria del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è idoneo a veicolare domande di condanna o di mero accertamento. La finalità di ottenere l’accertamento dell’illegittimità degli atti in vista di un giudizio risarcitorio non è sufficiente a conservare l’interesse alla decisione del ricorso.
Dichiarazione generica di permanenza dell’interesse
La dichiarazione della ricorrente di voler mantenere l’interesse alla decisione, non supportata da specifiche ragioni rispetto alle sopravvenienze satisfattive dedotte dalle amministrazioni, non dimostra la permanenza di un interesse concreto, immediato e diretto all’annullamento.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso straordinario è considerato un rimedio di natura esclusivamente impugnatoria, incompatibile con domande di condanna o di mero accertamento.
art. 30, comma 3, c.p.a.
La ricorrente lo richiama in relazione al giudizio risarcitorio pendente, ma la Sezione precisa che la pendenza di tale giudizio non conserva l’interesse alla decisione del ricorso straordinario.
art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione
È richiamato quale fondamento dell’istanza con cui la società ha chiesto la modifica della concessione demaniale marittima.
art. 109 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato quale base dell’autorizzazione ambientale all’immersione in mare dei manufatti necessari alla modifica dell’impianto.
l.r. Puglia n. 30/2020
La legge regionale, istitutiva del Parco di Costa Ripagnola, è stata invocata per individuare la competenza al rilascio del parere relativo agli interventi ricadenti nell’area protetta.
art. 10 l.r. Puglia n. 30/2020
La disposizione è stata utilizzata per disciplinare il parere regionale sugli interventi ricadenti nel Parco di Costa Ripagnola, anche alla luce dell’introduzione del comma 2-bis.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un ricorso straordinario, l’amministrazione adotta provvedimenti successivi che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se gli atti originariamente impugnati non producono più effetti lesivi attuali.
- La mera dichiarazione del ricorrente di voler mantenere l’interesse alla decisione non è sufficiente a evitare l’improcedibilità quando le amministrazioni abbiano documentato il conseguimento del bene della vita; occorre indicare specifiche e attuali ragioni di utilità derivanti dall’annullamento.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura esclusivamente impugnatoria e non può essere utilizzato per ottenere una pronuncia di condanna o un mero accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
- La pendenza di un autonomo giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo non conserva automaticamente l’interesse alla decisione del ricorso straordinario, poiché il giudice territoriale può valutare direttamente la legittimità degli atti impugnati ai fini della domanda risarcitoria.
Impianto off-shore di mitilicoltura e ostricoltura nel Parco di Costa Ripagnola
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società operante nel settore ittico contro il Comune di Monopoli, l’Ufficio circondariale marittimo di Monopoli e la Regione Puglia. La società contestava gli atti adottati nel procedimento relativo alla modifica di una concessione demaniale marittima e alla realizzazione di un impianto off-shore di mitilicoltura e ostricoltura nello specchio acqueo prospiciente Torre Incina.
Premesse e svolgimento del procedimento amministrativo
La società era subentrata nella concessione demaniale marittima n. 1/2013, avente a oggetto uno specchio acqueo destinato a un impianto di ostricoltura del tipo “long-line”. Nel 2020 aveva chiesto al SUAP del Comune di Monopoli l’autorizzazione a modificare l’impianto, mediante variazione del numero dei corpi morti e delle campate e trasformazione dell’impianto in struttura destinata all’allevamento di molluschi bivalvi, comprendente mitilicoltura e ostricoltura.
Dopo l’acquisizione dei pareri regionali favorevoli e dell’autorizzazione ambientale all’immersione in mare dei manufatti, il Comune aveva autorizzato la variazione della concessione. Il provvedimento aveva precisato che restavano invariati l’uso acquacolturale, lo specchio acqueo, la superficie e la tipologia essenziale delle opere, mentre variavano la tipologia colturale e il numero dei corpi morti e delle campate.
Sopravvenuta questione del Parco di Costa Ripagnola
Quando la società aveva chiesto all’Ufficio circondariale marittimo una nuova ordinanza di interdizione dello specchio acqueo per completare i lavori, il Comune aveva segnalato che l’area ricadeva nella porzione marina del Parco di Costa Ripagnola, istituito dalla l.r. Puglia n. 30/2020.
Il Comune aveva chiesto alla Regione di chiarire se fosse necessario acquisire un ulteriore parere o nulla osta dell’ufficio competente per il parco. In attesa della definizione della questione, l’Ufficio circondariale marittimo non aveva emanato la nuova ordinanza richiesta.
A seguito dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 10 della l.r. Puglia n. 30/2020, la struttura regionale competente aveva infine espresso, il 3 maggio 2022, un parere contenente precisazioni e prescrizioni. Il Comune aveva trasmesso il parere alla società e agli uffici competenti, chiedendo la produzione della documentazione necessaria per riscontrare gli approfondimenti istruttori richiesti. La Regione aveva poi precisato che non era dovuto un ulteriore parere regionale.
Motivi del ricorso
La società aveva impugnato gli atti comunali, marittimi e regionali deducendo:
- violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi;
- violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 14 e 17-bis l. n. 241/1990;
- violazione del d.P.R. n. 160/2010, dell’art. 38 d.l. n. 112/2008 e della l.r. Puglia n. 30/2020;
- incompetenza, sviamento, perplessità dell’azione amministrativa ed erronea presupposizione;
- difetto di istruttoria;
- violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 l. n. 241/1990.
Sopravvenienze autorizzative
Nel corso dell’istruttoria consultiva è emerso che, dopo la proposizione del ricorso, la società aveva attivato la procedura di valutazione di incidenza ambientale, conclusasi con esito positivo. Il SUAP del Comune di Monopoli aveva successivamente rilasciato le autorizzazioni necessarie e l’impianto era stato realizzato.
Il Comune ha inoltre riferito che, nel luglio 2024, la società aveva presentato una SCIA sanitaria per l’inizio dell’attività di allevamento di molluschi bivalvi presso la concessione demaniale, conclusasi con parere favorevole.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la società avesse conseguito il bene della vita perseguito, consistente nella possibilità di realizzare e avviare l’impianto. Gli atti originariamente impugnati erano stati superati da provvedimenti successivi satisfattivi e non producevano più un effetto lesivo attuale.
La dichiarazione della ricorrente di voler mantenere l’interesse alla decisione è stata considerata generica e non idonea a dimostrare l’esistenza di un’utilità concreta, immediata e diretta derivante dall’annullamento degli atti. La volontà di ottenere una pronuncia sull’illegittimità del procedimento in funzione di un giudizio risarcitorio non è stata ritenuta sufficiente.
La Sezione ha ricordato che il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria. Esso non può quindi essere utilizzato per ottenere una pronuncia di condanna né una pronuncia di mero accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa. La pendenza del giudizio risarcitorio davanti al TAR Puglia non modifica tale conclusione, poiché il giudice territoriale può valutare direttamente la legittimità degli atti ai fini della domanda risarcitoria.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 228/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 230/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 30 gen 2026Parere n. 231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →