Cassazione Penale, Ordinanza n. 12466/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la sua condanna per detenzione di cocaina a fini di spaccio. I fatti descritti riguardano il possesso, insieme ad altro soggetto, di complessivi 5,148 grammi di cocaina, suddivisa in pezzi e occultata sulla persona del ricorrente, mentre si accingeva a cederla. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe illogicamente desunto la finalità di spaccio nonostante l'esiguo quantitativo di stupefacente. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e violazione dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, affermando che il fatto non sarebbe stato provato in modo sufficiente perché il ricorrente era stato fermato in un luogo isolato, verosimilmente destinato al consumo personale, non aveva un bilancino e non disponeva di somme di denaro compatibili con lo spaccio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che il primo motivo è generico e privo di adeguata argomentazione in fatto e in diritto; osserva inoltre che entrambi i motivi si risolvono in censure di merito non consentite in cassazione, perché ripropongono questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello. Viene comunque ritenuta corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla finalità di spaccio, desunta dal quantitativo di cocaina, dalla suddivisione in sette involucri idonei a trentadue dosi e dall'elevata qualità della sostanza, oltre che dalla genericità della difesa circa la pretesa qualità di assuntore del ricorrente. Conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La detenzione di cocaina, valutata nelle sue concrete modalità, può integrare la fattispecie di detenzione a fini di spaccio anche quando il quantitativo non sia elevatissimo, se gli indici fattuali depongono per una destinazione alla cessione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorrano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del merito o nella riproposizione di questioni di fatto già valutate e motivate dal giudice di appello.
- La finalità di spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, tra cui il quantitativo della sostanza, la suddivisione in dosi o involucri, la compatibilità dell'assetto di detenzione con il consumo personale e la qualità dello stupefacente.
- La mera allegazione difensiva della qualità di assuntore, se generica e non supportata da specifici elementi, non è sufficiente a scalfire la motivazione che fonda la destinazione allo spaccio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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