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Sentenza

Sentenza n. 6555/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'accertamento del silenzio serbato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’istanza del 24 novembre 2025, volta ad ottenere l’avvio di un tavolo tecnico per una soluzione transattiva o, in subordine, la rateizzazione del debito scaturente dalla sentenza della Corte dei Conti, Sez. III Appello, n. 68/2015 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza medesima, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio e con nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Giustizia amministrativa202600365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 24 novembre 2025, volta a ottenere l’avvio di un tavolo tecnico per una soluzione transattiva o, in subordine, la rateizzazione di un debito derivante da una sentenza della Corte dei conti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’istanza mirava all’avvio di un tavolo tecnico per una soluzione transattiva oppure, in subordine, alla rateizzazione del debito scaturente da una sentenza della Corte dei conti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere comunque riscontrato l’istanza con nota del 12 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito la questione della sopravvenuta risposta dell’amministrazione. Ha ritenuto che l’obbligo di provvedere invocato dalla ricorrente non riguardasse l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo, né fosse correlato a un interesse legittimo pretensivo. La richiesta di avviare una trattativa per una soluzione transattiva o di concordare la rateizzazione del debito è stata qualificata come obbligo a contrarre o a intraprendere una trattativa, riconducibile al terreno civilistico. Poiché l’azione avverso il silenzio è esperibile solo quando il rapporto sostanziale rientra nella giurisdizione amministrativa e riguarda una posizione di interesse legittimo, il giudice amministrativo ha escluso la propria giurisdizione. Ha assegnato alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario e ha compensato le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone che la controversia sostanziale rientri nella giurisdizione amministrativa e che il privato sia titolare di un interesse legittimo rispetto all’esercizio di un potere pubblicistico.

  • art. 30 c.p.a.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l’obbligo di provvedere riguarda l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo e il ricorrente vanta, rispetto a tale potere, una posizione di interesse legittimo.
  • Il rimedio contro il silenzio non è utilizzabile per imporre all’amministrazione di contrarre, avviare una trattativa o assumere iniziative negoziali riconducibili a un rapporto civilistico.
  • Il difetto di giurisdizione sul rapporto sostanziale determina l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, anche quando l’amministrazione non abbia tempestivamente riscontrato l’istanza del privato.
  • Quando la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria, il giudice amministrativo deve assegnare alle parti il termine di legge per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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