Cassazione Penale, Sentenza n. 5191/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'istanza di riesame proposta in favore di Ferro Tontini contro la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Velletri l'11 luglio 2023. I reati contestati (capi 1, 3, 7 e 9) riguardano: importazione di gasolio con evasione d'imposta; ricettazione di gasolio di provenienza furtiva; sottrazione al pagamento delle imposte sui carburanti; manomissione del misuratore volumetrico. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e travisamento della prova (artt. 273 c.p.p. e 648 c.p.), insufficienza della gravità indiziaria, confusione e sovrapposizione delle posizioni degli indagati, difetto di collegamento probatorio rispetto a intercettazioni (etero-accusatorie) e alla mancata prova di interventi/manomissioni nel distributore di Anzio; inoltre censurava la valutazione delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.) sostenendo la carenza di attualità/ concretezza del pericolo e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: in sede cautelare è richiesto il solo sussistere di gravi indizi di colpevolezza (non la prova piena ex art. 192 c.p.p.); la cassazione può sindacare la valutazione della gravità indiziaria solo se sussistono violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nel caso di specie il Tribunale di merito ha fornito una motivazione ampia, logica e coerente, basata su un compendio indiziario costituito da servizi di osservazione, documentazione e numerose intercettazioni che dimostrano l'operare concertato dei coimputati; molti rilievi difensivi rappresentavano una mera diversa lettura dei fatti che non integra i presupposti di ammissibilità della cassazione. Alcune censure non erano state neppure sollevate in sede di riesame. Pertanto il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma presuntivamente violata nella valutazione probatoria; la corte non ha ritenuto dimostrata alcuna violazione normativa o travisamento della prova riscontrando una motivazione logica e coerente del giudice di merito
art. 648 cod. pen.
Articolo relativo alla ricettazione: il ricorrente contestava che mancasse consapevolezza sulla provenienza del carburante; il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi anche per questo capo, valutando il complesso probatorio
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'attualità e la concretezza del pericolo sulla base degli elementi specifici acquisiti
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 274 in ordine alla misura cautelare: il giudice di merito ha motivato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura alla luce delle esigenze cautelari emerse
art. 192 cod. proc. pen.
Citato per spiegare il diverso grado di prova richiesto in sede cautelare: non è necessaria la prova piena, ma solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
Norma richiamata per i limiti di sindacabilità in cassazione: il ricorso che impugna la gravità indiziaria è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; nel caso ciò non è avvenuto
Massime di principio
- In fase cautelare il giudice valuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non la prova piena: l'appello per cassazione che ripropone una diversa lettura dei fatti è inammissibile se non denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità
- Le intercettazioni e il loro tenore, unitamente a servizi di osservazione e documentazione, possono costituire un compendio indiziario sufficiente a giustificare misure cautelari se letti coerentemente
- Per contestare efficacemente in cassazione una misura cautelare è necessario indicare specifiche norme violate o mostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione del giudice di merito
- La mera sovrapposizione delle posizioni processuali tra più indagati non è di per sé sufficiente a escludere la gravità indiziaria: occorre dimostrare che il giudice ha irragionevolmente attribuito a un indagato elementi riferibili ad altri
- Le censure sulle esigenze cautelari (proporzionalità, adeguatezza, attualità del pericolo) richiedono una valutazione puntuale degli elementi specifici raccolti; affermazioni generiche non sono solitamente efficaci
- Fatti o questioni non sollevati agli organi di merito (es. in sede di riesame) rischiano di essere inammissibili o meno efficacemente considerati in sede di cassazione
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