Cassazione Penale, Ordinanza n. 35077/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata sia sul diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sia sulla mancata applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione. Nessuna riforma è intervenuta sulla decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per ricettazione di una merce in numero elevato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati: quanto alla sostituzione della pena, ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato una motivazione pertinente sulla inadeguatezza della pena pecuniaria in concreto, valorizzando le connotazioni del fatto e la personalità dell'imputato; quanto alla fattispecie attenuata, ha osservato che non era applicabile per l'elevato numero della merce oggetto del reato.
Norme richiamate
art. 53 L. 24 novembre 1981, n. 689
Il giudice, nel valutare la sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria, deve compiere una valutazione discrezionale di adeguatezza del trattamento sanzionatorio in concreto, tenendo conto delle connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato.
art. 648 c.p.
La fattispecie di ricettazione è stata richiamata come reato contestato nel giudizio di merito.
art. 648, comma 4, c.p.
La fattispecie attenuata non è applicabile quando l'elevato numero della merce oggetto del reato esclude la sua configurabilità.
art. 606 c.p.p.
La Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse affetta da vizi riconducibili alle censure di legittimità dedotte dal ricorrente.
art. 133 c.p.
Nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena, il giudice deve considerare i criteri di commisurazione, inclusi le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.
Massime di principio
- Il diniego di sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria è legittimo se il giudice motiva, anche sinteticamente ma in modo pertinente, sulla concreta inadeguatezza della pena pecuniaria rispetto al fatto e alla personalità dell'imputato.
- Nel valutare la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, il giudice deve fare applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., compresi quelli relativi alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato.
- La fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648, comma 4, c.p. non è configurabile quando l'oggetto del reato presenti un numero di beni tale da escluderne l'applicazione secondo la valutazione del giudice di merito.
- In sede di legittimità, censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata sono manifestamente infondate e conducono all'inammissibilità del ricorso.
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