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Sentenza

Sentenza n. 6948/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento in parte qua: A) della disposizione a firma del Direttore Generale n. 95/24 del 27.12.2024, di formazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di 1° per l’anno 2020; B) del Verbale n. 17 del 16.12.2024 della Giunta di Scrutinio per le promozioni a Funzionario di 1a della carriera direttiva, anno 2020; C) del Verbale n. 18 del 19.12.2024 della Giunta di Scrutinio per le promozioni a Funzionario di 1° della carriera direttiva per l’anno 2020 ed il relativo All. 2 “Tabella punteggi”; D) di tutti gli eventuali altri atti presupposti, connessi e consequenziali della sopra detta Giunta di scrutinio; nonché per la dichiarazione dell’obbligo dell’Istituto resistente di procedere ad una rivalutazione della subcategoria A “Rischi” e D “Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, congrua rispetto alle attività risultanti dai rapporti valutativi di riferimento ed ai punteggi attribuiti ad altri scrutinati della medesima procedura.

Giustizia amministrativa202502759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria e verbali della Giunta di scrutinio relativi alla procedura comparativa per la promozione alla qualifica di funzionario di prima per l'anno 2020, limitatamente ai punteggi attribuiti al ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al 22° posto con 90,700 punti, a 0,403 punti dall'ultima posizione utile per uno dei 19 posti disponibili, ha dedotto l'illegittimità dei punteggi attribuiti alle voci A.2, relativa al livello di responsabilità e ai rischi connessi alle mansioni, e D.2, relativa all'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore, con particolare riferimento alla capacità di organizzazione dei compiti, all'efficienza nello svolgimento delle mansioni e all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità. Ha denunciato la violazione degli artt. 52 e 54 del Regolamento del personale Consob, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di motivazione, disparità di trattamento e irragionevolezza. Il ricorrente ha sostenuto che le attività svolte, tra cui la gestione e il controllo degli adempimenti economico-patrimoniali del personale e l'incarico di direttore dell'esecuzione di un contratto per la fornitura di buoni pasto, avrebbero giustificato il punteggio massimo alla voce Rischi. Ha inoltre contestato, in chiave comparativa, i punteggi attribuiti ad alcuni controinteressati, ritenendo che mansioni analoghe o meno gravose fossero state valutate più favorevolmente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la memoria difensiva della Consob, perché depositata dopo le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha ribadito che la commissione o giunta di scrutinio dispone di ampia discrezionalità tecnica nella fissazione e applicazione dei criteri valutativi e che il sindacato giurisdizionale è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri, travisamento dei fatti, errore procedurale o contraddittorietà immediatamente rilevabile. La valutazione di tre punti su quattro alla voce Rischi è stata ritenuta positiva e coerente con i criteri predeterminati, che valorizzavano anche l'assunzione di responsabilità del procedimento, l'esposizione esterna dell'Istituto e la qualifica di pubblico ufficiale. Non spettava al giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello della Giunta attribuendo necessariamente il punteggio massimo sulla base della gravosità asserita dal candidato. Il raffronto con gli altri scrutinati non ha dimostrato l'identità dei fattori valutativi: le mansioni del ricorrente e quelle dei controinteressati riguardavano attività, unità organizzative, funzioni e competenze differenti. In particolare, non è stata provata l'equivalenza tra la liquidazione delle competenze retributive del personale e la predisposizione del budget di bilancio. Anche le censure relative alla voce D.2 sono state respinte, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'illogicità dei criteri né la loro erronea applicazione, ma ha richiesto un riesame nel merito dell'importanza e dell'impegno delle proprie mansioni. La disparità di trattamento non poteva essere desunta dal confronto tra punteggi riferiti a fattori valutativi diversi, come grado di autonomia, funzioni di coordinamento e capacità di organizzazione dei compiti. Le spese sono state integralmente compensate tra il ricorrente e la Consob; nulla è stato disposto nei rapporti con i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • artt. 52 e 54 Regolamento del personale Consob

    Violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 54 del Regolamento del Personale della CONSOB

    Le disposizioni regolamentari disciplinano la procedura comparativa e i criteri rilevanti per la valutazione ai fini della promozione; nel caso concreto il TAR non ha ravvisato una loro violazione nell'attribuzione dei punteggi.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    dopo le ore 12:00 del 27 dicembre 2025 (sabato), ultimo giorno utile

    Il deposito della memoria difensiva oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile determina l'inammissibilità della memoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive interne della pubblica amministrazione, la fissazione e l'applicazione dei criteri di valutazione costituiscono esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità, non intellegibilità o non trasparenza dei criteri, travisamento dei fatti, errore procedurale o contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
  • Il candidato non può ottenere dal giudice amministrativo la sostituzione del punteggio attribuito dall'amministrazione con quello ritenuto più adeguato in base alla maggiore gravosità o rilevanza delle mansioni svolte, quando la valutazione amministrativa sia coerente con i criteri predeterminati e non presenti vizi evidenti.
  • La disparità di trattamento nelle procedure comparative deve essere dimostrata attraverso il confronto tra identici o sostanzialmente omogenei fattori valutativi; non è sufficiente comparare punteggi riferiti a mansioni, unità organizzative o criteri tra loro diversi.
  • Il raffronto tra candidati è idoneo a evidenziare un vizio di valutazione solo quando sia provata l'identità del fattore valutativo posseduto dal ricorrente e valorizzato diversamente nei confronti del candidato che abbia ottenuto un punteggio superiore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDecadenza e tardività

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