Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18198/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il creditore aveva insinuato al passivo un credito pecuniario chiedendone il riconoscimento con rango ipotecario, sulla base di ipoteche giudiziali iscritte su immobili della società poi fallita in forza di un decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo inefficaci le iscrizioni ipotecarie ex art. 67 l.f., anche in relazione al coordinamento con la domanda di concordato preventivo in bianco presentata prima del fallimento e alla mancanza di prova della inscientia decoctionis. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 168 l.f.; (2) violazione dell’art. 69 bis, comma 2, l.f., sostenendo che, essendo stata la domanda di concordato in bianco non ammessa, non vi sarebbe stata consecuzione tra concordato e fallimento; (3) errata applicazione dell’art. 67, comma 2, l.f. in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserito travisamento dell’onere probatorio e delle presunzioni; (4) errata applicazione degli artt. 2855 e 2846 c.c. in punto spese di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’art. 69 bis, comma 2, l.f. opera anche quando alla domanda di concordato preventivo non segua l’ammissione, essendo sufficiente la successione tra domanda di concordato e dichiarazione di fallimento; ha richiamato la giurisprudenza che retrodata il termine rilevante alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo se l’onere della prova sia stato invertito, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio; analogamente, la valutazione delle presunzioni è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Ha ritenuto quindi assorbiti il primo e il quarto motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla menzione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, primo comma, n. 4, l.f.

    È la norma posta a fondamento dell’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nel periodo sospetto rispetto al fallimento.

  • art. 168 l.f.

    È evocato come norma la cui applicabilità è stata contestata, ma il motivo relativo è rimasto assorbito.

  • art. 69 bis, comma 2, l.f.

    Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini per l’azione revocatoria decorrono dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese; la regola opera anche se la domanda non è stata ammessa, perché respinta o abbandonata.

  • art. 161, comma 6, l.f.

    Richiamato per spiegare la domanda di concordato preventivo "in bianco" e la ratio dell’art. 69 bis, comma 2, l.f.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell’inammissibilità del secondo motivo alla luce di un orientamento di legittimità già consolidato.

  • art. 360, 361 e 366 c.p.c.

    Richiamati dal controricorrente nell’eccezione di inammissibilità per aspecificità, poi disattesa dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici e la loro valutazione sono riservate al giudice di merito, salvo sindacato sulla motivazione.

  • art. 2729 c.c.

    La precisione, gravità e concordanza degli indizi sono apprezzamenti di merito, non rivalutabili in cassazione se motivati.

  • art. 2855 c.c.

    Invocato nel quarto motivo sulle spese di iscrizione ipotecaria, poi assorbito.

  • art. 2846 c.c.

    Invocato nel quarto motivo sulle spese di iscrizione ipotecaria, poi assorbito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema della revocatoria fallimentare, quando il fallimento segue una domanda di concordato preventivo, il principio di consecuzione opera e il periodo sospetto si calcola dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, anche se la domanda non sia sfociata in ammissione alla procedura.
  • La norma sull’onere della prova è violata solo se il giudice individua erroneamente la parte onerata; non ricorre violazione quando si contesti soltanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie o l’esito della prova.
  • La valutazione della prova presuntiva e dei requisiti di precisione, gravità e concordanza è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del fatto, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Se una ratio decidendi autonoma e sufficiente regge la decisione impugnata, i motivi rivolti contro ulteriori rationes restano assorbiti.
  • In presenza di consolidato orientamento di legittimità contrario alla tesi del ricorrente, il motivo che lo contraddice può essere dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.