Parere n. 1400/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Leonardo Zanetti contro l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum per l’annullamento: i) del rigetto della domanda di partecipazione alla seconda sessione valutativa 2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali – bando n. 1862 dell’11 novembre 2021 comunicato con la nota dell’Università Alma Mater Studiorum – Amministrazione generale protocollo n. 150157 del 2 marzo 2022; ii) del D.R. n. 336 del 1° marzo 2022 di approvazione degli atti della sessione di valutazione n. 2/2021, limitatamente alla posizione del ricorrente; iii) del bando di Ateneo per la sessione di valutazione n. 2/2021, approvato con D.R. n. 1862 dell’11.11.2021; iv) del Regolamento d’Ateneo sull’attribuzione dello scatto di stipendio, approvato con D.R. 61/2017; v) di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente a quelli di cui sopra, ancorché ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di partecipazione utile e dell’esito negativo della sessione valutativa 2/2021 per l’attribuzione della classe stipendiale, nonché del relativo bando e del regolamento d’Ateneo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, ricercatore universitario a tempo indeterminato in regime di tempo definito, ha impugnato il rigetto della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale relativo alla sessione 2/2021, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente escluso o svalutato le pubblicazioni da lui presentate, qualificate come massimazioni o schede bibliografiche, e che la disciplina d’Ateneo avesse previsto criteri irragionevoli e sproporzionati. Sono stati dedotti: eccesso di potere per illogicità e sviamento; insufficienza della motivazione con riguardo alle categorie ANVUR; violazione dell’art. 36 Cost.; violazione dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche per la diversa considerazione dell’attività didattica e di ricerca. Il ricorrente ha inoltre contestato le modalità di caricamento delle pubblicazioni, il numero dei lavori richiesti o esaminati e la mancata valorizzazione dell’attività didattica frontale. Il Ministero ha prospettato preliminarmente il difetto di giurisdizione amministrativa e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. Ha rilevato che la disciplina primaria, composta in particolare dall’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, dall’art. 2 del d.P.R. n. 232/2011 e dalla legge n. 205/2017, subordina l’attribuzione dello scatto stipendiale a una richiesta dell’interessato e all’esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale. La legge demanda alle università la disciplina attuativa mediante regolamenti d’Ateneo. Il bando costituiva lex specialis della procedura e definiva termini, modalità telematiche e tipologie di pubblicazioni ammissibili; tali prescrizioni vincolavano sia i partecipanti sia l’amministrazione. Le contestazioni sulle modalità di caricamento sono state ritenute irrilevanti ai fini della prova di resistenza, poiché il ricorrente non aveva comunque prodotto nella procedura neppure una pubblicazione valutabile e difettava del requisito minimo di produttività scientifica. Le opere presentate, qualificate dallo stesso ricorrente come schede bibliografiche e sostanzialmente ritenute dalla Commissione massimazioni o note redazionali prive di contenuto innovativo, non rientravano tra le pubblicazioni valutabili secondo il documento ANVUR richiamato dal bando e dall’atto rettorale. È stata ritenuta sufficiente la motivazione del giudizio negativo: la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo per illogicità o contraddittorietà, mentre non è necessaria una valutazione analitica di ciascuna pubblicazione, purché emerga il percorso logico complessivo. È stata respinta anche la censura relativa alla disparità tra didattica e ricerca, poiché la fonte primaria consente all’Ateneo di definire i criteri valutativi e non prevede automatismi nella progressione economica. La censura sull’omessa valorizzazione della didattica frontale è stata ritenuta comunque non decisiva, poiché l’assenza del requisito della ricerca avrebbe impedito in ogni caso l’attribuzione dello scatto.
Osservazioni
Ammissibilità e modalità di partecipazione
L’Ateneo aveva previsto nel bando la presentazione della domanda mediante procedura telematica e il caricamento delle pubblicazioni sulla piattaforma IRIS entro i termini stabiliti. Sebbene il ricorrente avesse contestato le modalità e i termini di caricamento, l’Università lo aveva comunque ammesso alla procedura; le relative censure non risultano quindi decisive.
Lex specialis del bando
Il bando per l’attribuzione degli scatti stipendiali costituisce lex specialis della procedura e vincola rigidamente tanto i partecipanti quanto l’amministrazione, salvo l’eventuale esercizio dell’autotutela sulla disciplina di gara o selettiva.
Requisito minimo di produttività scientifica
Le contestazioni relative al numero delle pubblicazioni richieste o valutate sono irrilevanti ai fini della prova di resistenza, poiché il ricorrente non aveva prodotto nella procedura alcuna pubblicazione valutabile e non soddisfaceva comunque il requisito minimo di produttività scientifica.
Qualificazione delle pubblicazioni
Le opere presentate, classificate dallo stesso ricorrente come schede bibliografiche e valutate dalla Commissione come massimazioni o note redazionali prive di contenuto innovativo, non rientravano tra le pubblicazioni valutabili secondo i criteri ANVUR richiamati dal bando.
Motivazione del giudizio della Commissione
La motivazione della Commissione è stata ritenuta sufficiente, poiché chiariva il percorso logico seguito per escludere la valutabilità delle opere e per ritenere insussistente il requisito della ricerca. Non era necessaria l’indicazione analitica, nel giudizio finale, del titolo, contenitore, numero e anno di ogni pubblicazione.
Valutazione della didattica
La censura relativa alla mancata valorizzazione dell’attività didattica frontale non è risolutiva, poiché anche una diversa valutazione della didattica non avrebbe consentito l’attribuzione dello scatto in assenza del requisito minimo relativo alla ricerca.
Norme richiamate
art. 6, comma 14, l. n. 240/2010
I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali è competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.
La disposizione esclude l’automatismo della progressione economica e demanda alle singole università la valutazione e la disciplina di dettaglio dell’impegno didattico, scientifico e gestionale.
art. 8 l. n. 240/2010
Richiama il regolamento statale sul trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, cui è affidata la disciplina delle classi stipendiali.
art. 2, comma 3, d.P.R. n. 232/2011
Subordina l’attribuzione delle classi stipendiali successive a una richiesta dell’interessato e all’esito positivo della valutazione.
art. 2, commi 1 e 2, l. n. 205/2017
L’attribuzione dello scatto biennale è subordinata ad apposita richiesta. Il processo di valutazione è avviato annualmente con la pubblicazione sul portale web dell’ateneo di apposito bando e dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
Ha sostituito la progressione triennale con quella biennale, mantenendo la necessità della richiesta e della procedura valutativa annuale.
art. 36 Cost.
Il richiamo del ricorrente è stato ritenuto non idoneo a dimostrare l’illegittimità dei criteri di attribuzione dello scatto stipendiale.
art. 1336 c.c.
Il bando selettivo è stato qualificato come offerta al pubblico e, una volta accettato dai partecipanti, come disciplina vincolante della procedura.
art. 16 l. n. 240/2010
La Sezione ha evidenziato che, dopo la modifica operata dalla legge n. 114/2014, non impone più una valutazione analitica delle singole pubblicazioni e dei singoli titoli nel giudizio finale.
Cass., 3 gennaio 2023, n. 79
Richiamata a sostegno della natura vincolante e immodificabile delle prescrizioni della lex specialis, nel rispetto della buona fede e della tutela dei terzi.
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 609/2022
La valutazione della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica; è sindacabile per illogicità o contraddittorietà e deve essere sorretta da una motivazione sintetica ma chiara, specifica e idonea a rendere percepibile l’iter logico.
Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2019, n. 4182
Richiamata sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici.
TAR Lazio, Sez. III, 1 settembre 2021, n. 9480
Richiamata per affermare che non è sempre necessaria una valutazione analitica di ogni pubblicazione, purché sia evidente il percorso motivazionale complessivo.
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 272/2021
La motivazione conclusiva può essere sintetica e complessiva, pur traendo origine dall’esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni.
Massime di principio
- L’attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e ricercatori universitari non costituisce un effetto automatico dell’anzianità di servizio, ma presuppone una richiesta dell’interessato e l’esito positivo della valutazione prevista dalla legge, dal regolamento statale e dalla disciplina d’Ateneo.
- La legge n. 240/2010 demanda alle singole università la disciplina attuativa dei criteri e delle modalità di valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini della progressione stipendiale, entro i limiti dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Il bando che disciplina una procedura selettiva per l’attribuzione dello scatto stipendiale costituisce lex specialis e vincola l’amministrazione e i partecipanti; le sue prescrizioni devono essere applicate secondo il loro tenore, salvo l’esercizio dell’autotutela sulla disciplina generale della procedura.
- Quando il candidato non possiede comunque un requisito sostanziale indispensabile per l’esito favorevole, le censure relative a modalità istruttorie o ad aspetti procedurali non possono condurre all’annullamento dell’esito, mancando la prova di resistenza.
- Nelle valutazioni tecniche relative alla produzione scientifica, la Commissione dispone di un’ampia sfera di apprezzamento; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio tecnico, ma può verificare illogicità, contraddittorietà e adeguatezza della motivazione.
- Il giudizio finale sulla produzione scientifica non deve necessariamente esaminare analiticamente ogni singola pubblicazione, purché la motivazione, anche sintetica e complessiva, renda riconoscibile il percorso logico seguito dalla Commissione e le ragioni dell’esito negativo.
Scatto stipendiale di un ricercatore universitario e valutazione della produzione scientifica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ricercatore universitario contro l’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, per l’annullamento del diniego dello scatto stipendiale relativo alla sessione valutativa n. 2/2021, dell’approvazione degli atti della procedura, del bando e del regolamento d’Ateneo.
Premesse e svolgimento della procedura
Il ricorrente, in servizio dal 2005 come ricercatore a tempo indeterminato e in regime di tempo definito, aveva maturato l’anzianità utile alla classe stipendiale superiore il 1° marzo 2021. Aveva quindi partecipato alla sessione valutativa indetta con D.R. n. 1862 dell’11 novembre 2021.
Aveva completato gli adempimenti relativi all’insegnamento e alla didattica integrativa, ma non aveva tempestivamente caricato sulla piattaforma IRIS le pubblicazioni richieste. L’Università lo aveva comunque ammesso alla procedura, nonostante il bando prevedesse la presentazione telematica della domanda e il caricamento delle pubblicazioni entro i termini stabiliti. La Commissione aveva tuttavia concluso negativamente la valutazione, rilevando l’assenza di pubblicazioni valutabili e, quindi, il mancato raggiungimento della produttività minima richiesta per l’attività di ricerca.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per illogicità, sviamento e insufficienza della motivazione; violazione dell’art. 36 Cost.; violazione dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, ha contestato la qualificazione delle proprie opere come semplici massimazioni o schede bibliografiche, sostenendo che si trattasse di pubblicazioni scientifiche. Ha inoltre censurato il numero delle pubblicazioni considerate, le modalità di caricamento sulla piattaforma IRIS e la scelta dell’Ateneo di valorizzare, per i ricercatori, l’attività didattica integrativa senza attribuire rilievo anche all’attività didattica frontale.
Quadro normativo
L’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 prevede che professori e ricercatori presentino una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e stabilisce che la valutazione del complessivo impegno ai fini dello scatto stipendiale spetti alle singole università, secondo i rispettivi regolamenti.
L’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 232/2011 subordina l’attribuzione delle classi stipendiali successive alla richiesta dell’interessato e all’esito positivo della valutazione. La legge n. 205/2017 ha sostituito la progressione triennale con quella biennale, mantenendo la necessità della richiesta e della procedura valutativa avviata annualmente mediante bando.
Per l’Università di Bologna la disciplina era completata dal regolamento d’Ateneo approvato con D.R. n. 61/2017, modificato dai decreti rettorali n. 795/2018 e n. 1095/2020, nonché dal bando della sessione 2/2021.
Lex specialis e prova di resistenza
La Sezione ha qualificato il bando come lex specialis della procedura e come offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. Le prescrizioni del bando vincolano l’amministrazione e i partecipanti e devono essere applicate secondo il loro contenuto, salvo l’eventuale esercizio dell’autotutela sulla stessa disciplina della procedura.
Le contestazioni relative ai termini e alle modalità di caricamento delle pubblicazioni non sono state ritenute decisive. L’Ateneo aveva comunque consentito al ricorrente di partecipare e, in ogni caso, egli non aveva prodotto nella procedura alcuna pubblicazione valutabile. Pertanto, anche l’eventuale accoglimento delle doglianze procedurali non avrebbe potuto modificare l’esito finale, poiché mancava il requisito sostanziale della produttività minima nella ricerca.
Valutabilità delle pubblicazioni
La Commissione aveva esaminato le opere presentate e le aveva ritenute sostanzialmente riconducibili a massimazioni o note redazionali prive di contenuto innovativo. Il ricorrente le aveva inoltre classificate nella banca dati IRIS come schede bibliografiche, mentre il sistema consentiva l’utilizzo della diversa tipologia della nota a sentenza.
Secondo la Sezione, il documento ANVUR richiamato dal bando e dall’atto rettorale escludeva le pubblicazioni non valutabili ai fini della VQR; tali pubblicazioni non potevano quindi essere considerate neppure nella procedura d’Ateneo per l’attribuzione della classe stipendiale.
Motivazione e discrezionalità tecnica
La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui il giudizio della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice soltanto per profili di illogicità o contraddittorietà, senza sostituzione del giudizio tecnico dell’organo competente.
La motivazione deve essere sintetica, ma chiara, specifica e idonea a rendere percepibile l’iter logico seguito. Non è tuttavia necessario che il giudizio finale riporti una valutazione analitica di ogni singola pubblicazione, purché emerga la valutazione complessiva della produzione scientifica e siano comprensibili le ragioni dell’esito negativo.
Nel caso esaminato la motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché la Commissione aveva indicato che le opere non possedevano natura innovativa, non rientravano tra le tipologie ammesse e non consentivano di raggiungere il requisito minimo di ricerca. La modifica dell’art. 16 della legge n. 240/2010, operata dalla legge n. 114/2014, è stata valorizzata per escludere che fosse ancora necessaria una valutazione analitica di ciascun titolo o articolo nel giudizio finale.
Criteri di valutazione della didattica e autonomia dell’Ateneo
La censura relativa alla diversa valorizzazione della didattica e della ricerca è stata respinta. L’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 esclude l’automatismo dello scatto e attribuisce alle università il potere di definire, nei propri regolamenti, i criteri di valutazione ritenuti funzionali all’interesse pubblico.
La doglianza sulla mancata considerazione dell’attività didattica frontale dei ricercatori è stata ritenuta comunque non risolutiva. Anche una diversa valutazione dell’attività didattica non avrebbe potuto condurre all’attribuzione dello scatto, perché il ricorrente non aveva soddisfatto il requisito autonomo relativo alla produzione scientifica.
Conclusione
La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio nel procedimento consultivo, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che aveva presentato le proprie controdeduzioni. Nel merito ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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