Sentenza n. 1529/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della nota prot. n. 21530 del 10.06.2024, con la quale l’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, ha comunicato all’impresa ricorrente la chiusura del procedimento e l’inammissibilità parziale della spesa; - per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 17085 del 06.05.2024, con cui l’Assessorato Regionale alle attività produttive della Regione Siciliana ha comunicato alla società ricorrente l’avvio del procedimento di inammissibilità parziale della spesa; - del verbale del giorno 1.03.2024, redatto dall’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana in occasione della “Verifica in loco da remoto”, richiamato nell’atto di avvio del procedimento del 06.05.2024; - di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di chiusura del procedimento e dichiarazione di parziale inammissibilità delle spese rendicontate ai fini del contributo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui l’Assessorato regionale alle attività produttive ha dichiarato parzialmente inammissibili alcune spese rendicontate, nonché gli atti presupposti relativi all’avvio del procedimento e alla verifica in loco da remoto. In via preliminare ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che l’amministrazione avesse esercitato un apprezzamento discrezionale incidente sul contenuto del provvedimento originario di concessione del contributo. Nel merito ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4.12 dell’avviso pubblico, dei principi di correttezza e buona fede, nonché l’errata valutazione dei presupposti di fatto, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità e abuso di potere. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del legittimo affidamento, del regolamento europeo n. 1407/2013 e dell’art. 1 dell’avviso pubblico. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti riguardassero esclusivamente la fase esecutiva del rapporto e la rendicontazione delle spese, senza rivalutazione dell’originaria ammissione a finanziamento, nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il disconoscimento di spese nella fase di rendicontazione e la conseguente riduzione o revoca del contributo costituiscano attività di verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, priva di esercizio di potere discrezionale. La controversia riguarda quindi una fase esecutiva del rapporto di finanziamento e la verifica della conformità delle spese sostenute, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario territorialmente competente. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico della società ricorrente anche in considerazione della corretta indicazione del giudice munito di giurisdizione nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente di riproporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione.
art. 4.12 dell’avviso pubblico
È stato invocato dall’impresa ricorrente quale parametro della disciplina delle spese ammissibili, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di arbitrarietà, ingiustizia e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; le relative questioni non sono state esaminate nel merito.
regolamento (UE) n. 1407/2013
È stato invocato dalla ricorrente, ma il TAR non ne ha valutato l’applicazione concreta in ragione del difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative al disconoscimento, in sede di rendicontazione, di spese sostenute dal beneficiario di un contributo pubblico riguardano la verifica dell’adempimento degli obblighi assunti nell’ambito del rapporto di finanziamento e, in assenza di una rivalutazione discrezionale dell’originaria ammissione al contributo, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La riduzione o revoca del contributo conseguente alla verifica della non conformità o non ammissibilità delle spese rendicontate non costituisce, di per sé, esercizio di potere discrezionale amministrativo, quando l’amministrazione si limiti ad accertare l’osservanza degli obblighi del beneficiario nella fase esecutiva del rapporto.
- Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
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