Cassazione Penale, Sentenza n. 3146/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova in casi particolari presso la comunità "La Rinascita". Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e censura l'impiego, a suo dire erroneo, dell'art. 58-quater Ord. pen.; contestualmente contesta che la valutazione del pericolo di recidiva sia stata fondata su atti intimidatori subiti (quindi a suo vantaggio) e che non si sia tenuto conto che per il procedimento relativo al porto e detenzione illegale di pistola il GIP aveva concesso gli arresti domiciliari accompagnati da certificazione SER.D. e programma terapeutico.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi: il Tribunale di sorveglianza non ha fatto ricorso all'art. 58-quater per precludere la decisione, bensì ha rigettato l'istanza in ragione della precedente revoca della misura correlata all'arresto per detenzione/porto illegali di arma (condanna non definitiva a 4 anni), della reticenza del detenuto circa gravi atti intimidatori subiti dopo la scarcerazione e di una sanzione disciplinare in carcere (4/3/2020). Tali elementi hanno indicato agli ermellini una scarsa affidabilità; la valutazione rientra nella fisiologica discrezionalità del Tribunale di sorveglianza e non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica. Inoltre, richiamando l'art. 94 d.P.R. 309/1990, la Corte precisa che il tribunale deve ritenere che il programma di recupero assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati già durante l'esecuzione della misura, e non che tale prevenzione sia mera previsione dell'esito terapeutico. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990
Il tribunale di sorveglianza può accogliere l'istanza di affidamento solo se ritiene che il programma di recupero assicuri, già durante il periodo della misura, la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta altri reati; la prevenzione non è un risultato futuro del percorso terapeutico ma una condizione preesistente da valutare al momento dell'accoglimento.
art. 58-quater, Ord. pen. (richiamato dalla difesa)
La Corte precisa che nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza non ha fatto ricorso alla preclusione prevista dall'art. 58-quater, comma 2; la menzione della norma era parte della censura difensiva ma non è stata la base del rigetto.
art. 47, comma 5, Ord. pen. (richiamato dall'art. 94)
Le prescrizioni richiamate dall'art. 47, comma 5, concorrono al quadro di condizioni che il tribunale valuta per ritenere assicurata la prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati durante la misura alternativa.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (norma di impugnazione)
Norme richiamate a fondamento dei motivi di ricorso (vizi di motivazione e applicazione di norme); la Corte valuta tali censure e le ritiene infondate nel merito o comunque non idonee a superare il limite dell'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (richiamato nel rito)
Richiama i limiti di motivazione e le esigenze di brevità nella enunciazione del motivo di impugnazione in Cassazione; la Corte definisce il motivo nei limiti previsti e decide l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen. (onere spese per ricorso inammissibile)
Sulla base della declaratoria di inammissibilità e della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente fissata (3.000 euro) alla cassa delle ammende.
Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Principio secondo cui la parte che propone ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità può comunque essere soggetta alle previsioni sull'onere delle spese; qui la Corte non ha ravvisato colpa tale da impedire l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del detenuto e le condizioni per concedere affidamento terapeutico; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se viziata da manifesta illogicità.
- La sussistenza di una revoca precedente della misura, un arresto per reato grave collegato a detenzione/porto di arma e una condanna anche non definitiva sono elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità e possono legittimamente determinare il diniego dell'affidamento.
- Atti intimidatori subiti dal detenuto non si trasformano automaticamente in prova di pericolosità o recidiva; tuttavia la reticenza del soggetto nel chiarire tali fatti può essere valutata negativamente dal giudice come indice di scarsa collaborazione e affidabilità.
- L'art. 94 d.P.R. 309/1990 richiede che il tribunale ritenga, al momento della decisione, che il progetto terapeutico e le prescrizioni correlate siano idonei a prevenire il rischio di nuovi reati già durante l'esecuzione della misura, non che tale prevenzione sia un mero esito futuro garantito dal trattamento.
- Decisioni favorevoli del GIP (es. arresti domiciliari) basate su una diversa istruttoria non vincolano il Tribunale di sorveglianza che può motivatamente giungere a una conclusione diversa se dispone di elementi ulteriori o più completi.
- In casi analoghi è utile produrre documentazione completa e collaborare con gli organi investigativi (es. certificazioni SER.D., programmi terapeutici dettagliati, elementi di risocializzazione) per contrastare argomentazioni di inaffidabilità.
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