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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20816/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 31/10/2023 che, in seguito al rinvio disposto dalla Cassazione, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e condannato l'imputato a mesi otto di reclusione per omessa presentazione del Modello Unico Società di Capitali relativo all'anno 2012 (art. 5 d.lgs. 74/2000). Nel ricorso per cassazione il difensore deduce due motivi: (1) violazione di legge per aver rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento formulata da uno dei due difensori dell'imputato e per aver nominato un difensore d'ufficio; si censurano gli artt. 420 ter e 178 lett. c) c.p.p.; (2) violazione di legge in tema di prescrizione (art. 157 c.p.) sostenendo che il termine di prescrizione si sarebbe estinto al 30/9/2023 trattandosi del reato relativo al 2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha confermato che il rigetto della richiesta di rinvio era corretto: quando l'imputato è assistito da due difensori e solo uno deduce legittimo impedimento, non è dovuto il rinvio e il giudice può procedere, legittima anche la sostituzione con difensore d'ufficio del legale non presente. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio limitato a questioni quali il riconoscimento delle attenuanti generiche, la determinazione della pena o la sospensione condizionale, il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento. Conseguenza: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    Norma sostanziale contestata: omissione della presentazione della dichiarazione delle società di capitali (anno 2012) integratrice del reato tributario per il quale è stato condannato l'imputato.

  • codice di procedura penale, art. 420 ter

    Riferimento processuale collegato alla regolarità del dibattimento e alla definizione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che il rigetto della richiesta di rinvio sia compatibile con la presenza di un altro difensore valido.

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Norma attinente all'assistenza tecnica e alla presenza del difensore: la Corte ha interpretato che la mancata comparizione di un difensore non determina automaticamente il rinvio se vi è un altro difensore presente.

  • d.l. 28 ottobre 2000, n. 137, art. 23 bis

    Richiamata in relazione alla richiesta di trattazione orale; la Corte ha valutato che la procedura di rinvio per impedimento difensivo non sussisteva data la presenza del secondo difensore.

  • codice di procedura penale, art. 97 comma 4

    Consente la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto legittima la sostituzione con difensore d'ufficio del legale non presente.

  • codice penale, art. 157

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha affermato che, quando è intervenuto un giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità e l'annullamento è solo parziale con rinvio per attenuanti/determinazione della pena, non può essere dichiarata la prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e quindi il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assistito da più difensori e solo uno invoca legittimo impedimento, il giudice può rifiutare il rinvio e proseguire il dibattimento se il secondo difensore è presente e regolarmente avvisato.
  • La nomina di un difensore d'ufficio è legittima per sostituire il difensore non presente quando ciò non pregiudica la regolarità della difesa e sussistono le condizioni previste dall'art. 97 c.p.p.
  • In ipotesi di annullamento parziale con rinvio limitato a questioni di pena o attenuanti, il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce che sopravvenga la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione successiva all'annullamento.
  • Le questioni di prescrizione devono essere valutate tenendo conto degli effetti dell'annullamento: non sempre il decorso del termine dopo l'annullamento produce estinzione del reato se il giudicato sostanziale permane.
  • Per evitare il rigetto di istanze processuali (es. rinvio per impedimento) è opportuno che tutte le difese formalmente costituite coincidano nella richiesta o che l'impedimento sia tempestivamente documentato e condiviso dai difensori.

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