Cassazione Penale, Sentenza n. 17171/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato relativo alla sentenza penale del Tribunale di Ancona del 17/05/2016 (irrevocabile il 05/11/2016), sostenendo di essere venuta a conoscenza della condanna solo il 06/06/2023 a seguito di un'interlocuzione tra il pubblico ministero e il suo difensore in un altro procedimento. Ha quindi presentato istanza di rescissione il 29/06/2023. In Cassazione ha dedotto che, in mancanza di elementi contrari, il dies a quo per la rescissione debba essere quello dichiarato dall'interessato o, in alternativa, la prima data certa dimostrata di conoscenza della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la Corte d'appello secondo cui gravava sulla ricorrente l'onere di allegare elementi oggettivi e specifici idonei a provare la tempestività dell'istanza rispetto alla effettiva conoscenza della sentenza; la generica indicazione di una interlocuzione non è stata ritenuta sufficiente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina la rescissione del giudicato con termini brevi; la Corte ha ritenuto che per evitare l'elusione di tali termini il ricorrente deve allegare elementi oggettivi che dimostrino la tempestività della domanda rispetto alla conoscenza effettiva della sentenza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018 (Tacuri, Rv. 272468)
in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento
Precedente giurisprudenziale richiamato: impone un rigoroso onere di specifica allegazione al ricorrente; la mera indicazione di una data non verificabile non è sufficiente a dimostrare la tempestività.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato è un rimedio straordinario soggetto a termini stringenti; chi la propone deve allegare elementi oggettivi che permettano di verificare la tempestività rispetto alla conoscenza effettiva della sentenza.
- La mera dichiarazione di una data di conoscenza senza riscontri concreti (atti, comunicazioni, testimonianze, documenti processuali che confermino la conoscenza) non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- In presenza di dubbi o di assenza di elementi probatori, il giudice può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, onde salvaguardare la stabilità del giudicato prevista dall'art. 629-bis c.p.p.
- La parte che chiede la rescissione deve quindi cercare di documentare la data certa di conoscenza (es. notifiche, comunicazioni difensive, verbali di udienza in cui emerge l'informazione) o almeno fornire indizi oggettivi che rendano credibile la tempestività.
- L'inammissibilità del ricorso per rescissione può comportare, oltre al rigetto, l'imposizione di spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come deterrente contro istanze infondate o non adeguatamente documentate.
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