Cassazione Civile, Ordinanza n. 29019/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla fatturazione del servizio idrico con applicazione, da parte del nuovo gestore subentrato al precedente, di una tariffa non residenti invece della tariffa residenti che il condominio assumeva spettargli. Il condominio sosteneva che il gestore, in occasione del subentro, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio presso la pubblica amministrazione i certificati di residenza dei singoli condomini, in forza delle norme sull'acquisizione d'ufficio dei dati e delle autodichiarazioni, e che non poteva quindi gravare sul condominio l'onere di provare il possesso del requisito soggettivo per l'agevolazione tariffaria. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di norme processuali e amministrative e omesso/insufficiente esame di fatti decisivi, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente confermato la decisione di merito che poneva a carico del condominio la prova del diritto alla tariffa agevolata e rilevava il mancato invio dell'istanza con la relativa certificazione. La società resistente replicava che il ricorso era carente di autosufficienza e che comunque non era dimostrato l'asserito error iuris.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la censura fosse priva del requisito di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondava e non indicava in modo preciso gli elementi necessari a verificare l'assunto difensivo circa l'originaria tariffazione e il preteso procedimento amministrativo di mutamento della tariffa. Ha poi osservato che il ricorrente non aveva dimostrato l'errore di diritto denunciato in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio e che, comunque, la doglianza incentrata sull'omesso esame di fatti decisivi non superava la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne fonda la decisione su tale disposizione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e indicarne specificamente la presenza nel fascicolo; non è sufficiente il rinvio ad altre fonti processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione di legge; la Corte rileva però che la doglianza non identifica adeguatamente l'errore di diritto denunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non supera la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non è deducibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto della sentenza d'appello sono diverse da quelle del primo giudice.
art. 43, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000
"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive ... previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti"
L'obbligo di acquisizione d'ufficio opera solo previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili al reperimento dei dati; la Corte lo richiama per evidenziare che non era affatto dimostrata la pretesa inversione dell'onere probatorio.
art. 18, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato dal ricorrente come base dell'obbligo di acquisizione d'ufficio, ma non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria.
art. 6, comma 4, l. 27 luglio 2000 n. 212
Richiamato dal ricorrente come norma che imporrebbe l'acquisizione d'ufficio dei dati, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta il requisito di autosufficienza: il ricorrente deve riportare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda le proprie censure e indicarne la collocazione processuale.
- Non è ammissibile denunciare una violazione di legge o un error iuris senza identificare con precisione la regola applicata in modo errato e senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando ricorre una doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- L'obbligo dei gestori di pubblici servizi di acquisire d'ufficio dati e documenti non esime l'interessato dall'indicare gli elementi indispensabili al reperimento delle informazioni richieste; in mancanza di tale presupposto non può automaticamente ritenersi invertito l'onere di allegazione e prova.
- Le censure che presuppongono una ricostruzione fattuale non dimostrata dagli atti richiamati nel ricorso non sono scrutinabili nel merito in cassazione.
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