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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 649/2021del 10.6.2021, depositato in pari data, emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro nel giudizio n. 2088/2021 RG, divenuto cosa giudicata per mancata opposizione giusta attestazione della cancelleria civile del giudice di Pace di Catanzaro del 22.3.2023, notificato con formula esecutiva in data 25.1.2022.

Giustizia amministrativa202500397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Catanzaro, divenuto definitivo e notificato con formula esecutiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. deducendo l’inadempimento del Comune di Pizzo all’obbligo di pagamento derivante da un decreto ingiuntivo divenuto cosa giudicata per mancata opposizione e notificato con formula esecutiva. Il titolo riconosceva il credito di euro 1.296,55, oltre interessi dalla domanda, nonché euro 76,00 per spese ed euro 180,00 per compensi della procedura monitoria, oltre accessori di legge. La ricorrente ha evidenziato che il credito derivava da un incarico di consulente tecnico d’ufficio conferito con provvedimento del 31 ottobre 2017, successivo alla dichiarazione di dissesto del Comune, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la liquidazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito né ha dimostrato l’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: il decreto ingiuntivo era passato in giudicato, era stato notificato con formula esecutiva, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito, era decorso e l’amministrazione non aveva provato l’integrale esecuzione del titolo. Il Comune di Pizzo è stato quindi obbligato a dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo gli eventuali importi già pagati, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Vibo Valentia, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nei successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza della ricorrente. Il giudice ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinando la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta, in aggiunta agli interessi dovuti in forza del titolo. Le spese di giudizio, pari a euro 828,00 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, di riconoscere una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi già dovuti.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziario passato in giudicato e notificato con formula esecutiva non viene integralmente eseguito dall’amministrazione entro il termine di legge, il creditore può ottenere l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., purché l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di provare l’integrale esecuzione del titolo giudiziario; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta dotato dei poteri necessari per dare esecuzione al giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi già dovuti in forza del titolo giudiziario, salvo che sussistano iniquità o altre cause ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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