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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nella parte relativa alle spese giudiziali distratte in favore del procuratore antistatario, di sentenze del Giudice del Lavoro passate in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno nn. 61/2025, 59/2025 e 60/2025, che avevano riconosciuto il diritto del dipendente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme spettanti, oltre alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le sentenze erano state regolarmente notificate ed erano passate in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione quanto al pagamento delle spese giudiziali e dei relativi accessori. Il TAR ha verificato anche la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione dei titoli giudiziari, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile e fondato. Ha accertato che le sentenze passate in giudicato non erano state eseguite nella parte relativa alle spese giudiziali liquidate in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa e non ha dedotto ragioni ostative. Il giudice ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione ai giudicati, limitatamente alle spese giudiziali, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con incarico da esercitare su istanza del creditore e da completare entro i successivi 120 giorni. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%; non è stata disposta la distrazione perché il ricorrente ha agito in proprio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base del beneficio riconosciuto al lavoratore nelle sentenze del Giudice del Lavoro poste in esecuzione; il TAR non riesamina il diritto sostanziale già accertato con giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie derivanti da sentenza.

  • art. 112 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, attraverso il quale il giudice amministrativo assicura l’esecuzione del giudicato e può imporre all’Amministrazione le misure necessarie all’adempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria risultante da una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il procuratore antistatario, in favore del quale il giudice civile abbia disposto la distrazione delle spese di lite, è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della statuizione relativa alle spese giudiziali.
  • La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione, della spettanza e dell’azionabilità delle somme risultanti dal giudicato, unita all’assenza di pagamento, consente al giudice dell’ottemperanza di dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando l’inadempimento al giudicato sussisteva al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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