Cassazione Civile, Ordinanza n. 08044/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (somministrante)
La controversia
Tra una cooperativa somministrante e una società di persone somministrata era stato stipulato un contratto di somministrazione merci con durata pluriennale e rinnovo tacito. La somministrata aveva comunicato la cessazione dell'attività e la cessazione del contratto, ma in realtà aveva ceduto l'azienda a terzi prima della scadenza, determinando secondo la controparte un inadempimento. La cooperativa aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del recesso e il risarcimento del mancato guadagno per il periodo residuo del rapporto, richiamando una clausola contrattuale che prevedeva, in caso di interruzione anticipata unilaterale, il rimborso dei mancati guadagni fino alla scadenza e, in caso di inadempimento, il pagamento dei danni. Il Tribunale aveva ritenuto che la clausola non fosse una penale ma una mera ripetizione del principio risarcitorio generale e aveva accolto la domanda. La Corte d'appello, invece, aveva qualificato la clausola come penale, ma poi l'aveva dichiarata nulla per indeterminatezza della prestazione risarcitoria, ritenendo necessario un accertamento istruttorio per calcolare i mancati guadagni e rigettando la domanda. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha censurato: 1) la qualificazione della clausola come penale; 2) la motivazione ritenuta apparente sulla natura penale; 3) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la clausola veniva considerata al tempo stesso automatica e indeterminata; 4) la dichiarazione di nullità per indeterminatezza, sostenendo che il criterio pattizio consentiva comunque una determinazione del danno; 5) l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta anche secondo i principi generali, indipendentemente dalla clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la clausola potesse essere validamente qualificata come penale e che la prestazione prevista fosse determinabile anche ex post sulla base di un criterio predeterminato. Ha invece rigettato il primo e il secondo motivo, confermando la qualificazione della clausola in termini di penale e la congruità della motivazione sul punto. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione affinché si attenga ai principi indicati per la determinazione di quanto dovuto in base alla clausola penale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1382 c.c.
La clausola penale è compatibile con una determinazione della prestazione anche ex post, purché la misura sia determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato; la funzione della clausola è quella di predeterminare forfettariamente il risarcimento e di limitare il danno alla prestazione pattuita.
art. 1223 c.c.
È richiamato quale disciplina generale del risarcimento del danno, ma la clausola in esame non è stata ritenuta una mera ripetizione di tale disciplina; al contrario, la pattuizione limita il ristoro al solo lucro cessante.
art. 1346 c.c.
La validità dell'oggetto del contratto richiede che la prestazione sia determinata o determinabile; la Corte richiama questo principio per affermare che esso vale anche per la clausola penale.
art. 1421 c.c.
È evocato nel motivo di ricorso in relazione alla nullità rilevabile d'ufficio, ma la Corte non accoglie la censura sulla nullità per indeterminatezza.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di violazione di legge dedotti con il primo, terzo, quarto e quinto motivo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria e si colloca sotto il minimo costituzionale.
art. 112 c.p.c.
È invocato nel quinto motivo per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria autonoma; il motivo è però assorbito dall'accoglimento dei motivi terzo e quarto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- In materia di clausola penale, la prestazione dovuta dalla parte inadempiente può essere validamente determinata o determinabile anche mediante un criterio pattizio che consenta la quantificazione solo successivamente all'inadempimento.
- La clausola penale non perde validità per il solo fatto che richieda un'attività istruttoria o un calcolo ex post, purché il criterio di liquidazione sia stato predeterminato dalle parti e sia oggettivamente applicabile.
- La funzione della clausola penale è quella di rafforzare il vincolo contrattuale e di predeterminare forfettariamente il risarcimento, limitandolo alla prestazione convenuta e dispensando la parte adempiente dalla prova dell'esatto danno.
- Una motivazione è affetta da vizio rilevante quando, nel qualificare la clausola e nel dichiararla nulla, assume contemporaneamente presupposti logicamente incompatibili sulla determinabilità della prestazione.
- La clausola che limiti il ristoro al solo lucro cessante e non riproduca integralmente la disciplina dell'art. 1223 c.c. può essere letta come penale, se il tenore letterale e la funzione negoziale evidenziano la volontà di predeterminare il rimedio per l'inadempimento.
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