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Sentenza

Sentenza del 09/03/2020 n. 6569 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per T.A.R.S.U. relativa agli anni 2010 e 2012 per Euro 159.210,00, notificata alla S. S.r.l. quale gestore delle aree di sosta a pagamento. Il Comune sosteneva che la titolarità del servizio e quindi la responsabilità tributaria gravasse sulla S. S.r.l.; la S. S.r.l. aveva invece ritratto la legittimazione passiva attribuendola all'ATI (associazione temporanea di imprese) costituita tra il Consorzio V. e I. Consorzio Cooperative Sociali, ritenendo di conseguenza infondata la pretesa tributaria nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto la S. S.r.l. priva di legittimazione passiva. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente (S. S.r.l.). È stato ritenuto che la S. S.r.l., essendo stata espressamente indicata e incaricata della gestione tecnica e avendo presentato la denuncia di inizio attività per il parcheggio, fosse il soggetto effettivamente detentore/occupante delle aree e dunque obbligata al pagamento della T.A.R.S.U. La Corte ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62

    "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (...)"

    Il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione materiale dell'area; la tassa è dovuta dal soggetto che materialmente detiene/occupa l'area (anche se in forza di convenzione o concessione) e prescinde dal titolo giuridico. L'esclusione prevista dal comma 2 richiede prova che l'uso stabile non comporti produzione di rifiuti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di cassazione in relazione a questioni processuali (regole di impugnazione e motivazione).

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiesto per censurare la violazione di legge e l'insufficiente esame di fatto decisivo per la decisione.

  • art. 2602 c.c.

    Riferito al contratto di consorzio: la Corte segnala che il contratto di consorzio non determina automaticamente l'assorbimento delle imprese; tuttavia, con le modifiche legislative il consorzio può assumere attività con rilevanza esterna e agire come mandatario dei consorziati.

  • art. 2615 c.c., comma 2

    Il consorzio, contrattando con terzi, opera quale mandatario dei consorziati e può vincolare gli stessi per le obbligazioni assunte nell'interesse di questi ultimi.

  • artt. 2608 e 2609 c.c.

    Riferimenti ai principi di rappresentanza e poteri del consorzio/mandatario rispetto ai consorziati, utilizzati per spiegare la possibile rilevanza esterna delle obbligazioni assunte dal consorzio.

  • art. 384 c.p.c., comma 1, u.p.

    Utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, dato che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La T.A.R.S.U. (oggi tributi analoghi) è dovuta dalla persona che materialmente occupa o detiene l'area scoperta; il titolo giuridico che legittima l'uso (concessione, gestione, appalto) è irrilevante per la sussistenza dell'obbligo tributario.
  • L'esonero dal tributo per aree 'che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati' presuppone che il contribuente provi sia la stabile destinazione sia l'assenza di produzione di rifiuti; per i parcheggi la produzione di rifiuti è normalmente desumibile per presunzione e quindi la tassa è dovuta dal concessionario/gestore.
  • La qualificazione contrattuale (consorzio, ATI, capogruppo, consorziata) non esclude automaticamente la responsabilità tributaria della singola impresa che risulti effettivamente incaricata della gestione e che abbia la detenzione materiale dell'area, specie se ciò è documentato (es. espressa menzione nel contratto, denuncia di inizio attività).
  • In caso di rapporti consortili o associazioni temporanee, occorre verificare il contenuto concreto del contratto (chi assume la gestione tecnica e amministrativa, chi esercita materialmente l'attività) e gli atti formali (denuncia di attività, comunicazioni al Comune) per individuare il soggetto passivo tributario.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il soggetto che contesta la cartella deve produrre prove adeguate circa la mancata detenzione/occupazione materiale dell'area o la stabile destinazione dell'area a uso incompatibile con la produzione di rifiuti; altrimenti vige la presunzione di produzione di rifiuti per i parcheggi.
  • In fase contrattuale, chi presta servizi per conto di un ente pubblico dovrebbe prevedere clausole chiare sulla ripartizione degli oneri fiscali e produrre e conservare documentazione (convenzioni, decreti di aggiudicazione, denunce di inizio attività) atta a dimostrare chi esercita la disponibilità materiale delle aree.

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