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Sentenza

Sentenza n. 553/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 114/2023, pubblicata in data 28.12.2023, avente ad oggetto “Rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenza in scadenza al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”; - della nota prot. 0004093 del 28.12.2023, con cui l'Agenzia TPL ha disposto il rigetto dell'istanza di proroga formulata da Movibus; - della Deliberazione n. 4/2023 e relativo Allegato 1, pubblicata in data 29 dicembre 2023, adottata dall'Assemblea dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; - della Deliberazione n. 10/2023 e relativo allegato denominato “Documento istruttorio per l'assunzione delle decisioni in merito alla messa a gara dei servizi TPL di competenza”, adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia TPL; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202400393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell'Agenzia TPL relativi alla rideterminazione dei termini di scadenza dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e al rigetto dell'istanza di proroga

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale dell'Agenzia TPL n. 114/2023, con cui erano stati rideterminati i termini di scadenza dei contratti di servizio TPL in scadenza il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché la nota di rigetto dell'istanza di proroga, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia concernenti la messa a gara dei servizi TPL e gli atti connessi. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, previa notifica alle controparti, una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alle istanze, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. La rinuncia è stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza e nessuna parte costituita ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto di essere considerata presente in udienza sulla base degli scritti difensivi.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta dei difensori della ricorrente di essere considerati presenti in udienza, rilevando che la disciplina temporanea della trattazione da remoto delle cause in assenza fisica dei difensori, prevista dall'art. 7-bis del d.l. n. 105/2021, era applicabile soltanto fino al 31 marzo 2022, termine ormai decorso. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.: rinuncia depositata da difensore munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e mancata opposizione alla prosecuzione. Le spese di lite sono state compensate in ragione del particolare andamento processuale della controversia.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    «1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.»; «3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue».

    La rinuncia produce l'estinzione del processo quando è depositata nelle forme prescritte, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi sia opposizione di una parte interessata alla prosecuzione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto per rinuncia al ricorso quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a.

  • art. 7-bis d.l. 23 luglio 2021, n. 105, inserito dalla l. 16 settembre 2021, n. 126

    La possibilità di trattazione da remoto delle cause in caso di impossibilità della presenza fisica di singoli difensori era limitata temporalmente al 31 marzo 2022 e non era più applicabile alla data dell'udienza.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando è resa o depositata nelle forme previste dall'art. 84 c.p.a., è sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e nessuna parte interessata alla prosecuzione si oppone.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il collegio può compensare le spese di lite quando le concrete modalità e il particolare andamento processuale della controversia costituiscono una ragione idonea ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.
  • Una disciplina temporanea che consenta la trattazione da remoto per l'impossibilità della presenza fisica di singoli difensori non può essere applicata oltre il termine finale espressamente previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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