Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/10/2018 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Modalità di rivalsa dei contributi anticipati dal titolare di impresa familiare - Inesistenza di prescrizioni vincolistiche per la rivalsa del titolare di impresa familiare sul collaboratore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la prova della rivalsa dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare per conto dei collaboratori. In particolare, si discuteva se la rivalsa dovesse necessariamente risultare da pagamenti bancari o da un bonifico specificamente effettuato dal collaboratore al titolare, oppure se potesse realizzarsi anche mediante compensazione con la quota di utili spettante al collaboratore. Il principio affermato è che, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del DPR n. 917/1986 e dalle istruzioni ministeriali relative al Modello Unico 2012, non sono previste formalità vincolanti ulteriori per dimostrare la rivalsa. La ricostruzione dei singoli movimenti bancari non è infatti necessariamente possibile, anche considerando che l'impresa familiare è assimilata, sotto questo profilo, alle società di persone.

La decisione

La pretesa fondata sull'assenza di un bonifico o di un pagamento autonomo è stata ritenuta non sufficiente a escludere la rivalsa. È stata riconosciuta la possibilità che il titolare recuperi i contributi anticipati attraverso una compensazione contabile con il debito relativo alla quota di utili spettante al collaboratore. In mancanza di una specifica prescrizione normativa, la rivalsa può quindi essere provata anche mediante la documentazione contabile e fiscale complessiva dell'impresa, purché idonea a dimostrare l'anticipazione dei contributi e il relativo addebito al collaboratore.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 2, DPR n. 917/1986 (TUIR)

    La norma costituisce il principale riferimento per la deducibilità dei contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare e non impone, secondo il principio affermato, modalità ulteriori e tassative di rivalsa rispetto a quelle previste dalla legge.

  • Istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello Unico 2012, anno d'imposta 2011

    Le istruzioni sono richiamate come ulteriore riferimento per le modalità fiscali di esposizione dei contributi, ma non sono interpretate come fonte di un obbligo generale di effettuare la rivalsa esclusivamente mediante bonifico o altro specifico movimento bancario.

Massime di principio

  • La rivalsa dei contributi anticipati dal titolare di un'impresa familiare non deve necessariamente avvenire tramite un bonifico separato: può essere realizzata anche mediante compensazione con la quota di utili spettante al collaboratore.
  • In assenza di una norma che imponga una specifica formalità, l'Amministrazione non può escludere la rivalsa solo perché non è documentata da un autonomo pagamento bancario.
  • La prova deve comunque risultare da un insieme coerente di elementi contabili e fiscali, quali il versamento dei contributi da parte del titolare, la determinazione degli utili spettanti e l'addebito o la compensazione della quota dovuta dal collaboratore.
  • È opportuno formalizzare la compensazione nella contabilità, nei prospetti di riparto degli utili o in altra documentazione idonea, così da rendere chiaro il collegamento tra i contributi anticipati e la quota di utili trattenuta.
  • Il principio non elimina l'onere di provare effettività, imputazione e misura della rivalsa: esclude soltanto che il bonifico costituisca l'unico mezzo di prova ammesso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.