Sentenza del 10/10/2018 n. 907 - Comm. Trib. Prov. Torino
Gli immobili accatastati C/2 C/6 C/7 sono pertinenze se destinate in modo durevole e ad ornamento dell'immobile principale, in grado di accrescerne l'utilità e il pregio, in un rapporto di complementarità e strumentalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non riporta il dispositivo della sentenza né indica espressamente se il ricorso sia stato accolto o respinto. Dalla motivazione riportata emerge tuttavia un orientamento favorevole al riconoscimento del vincolo pertinenziale, qualora siano effettivamente provate la destinazione durevole al servizio dell'abitazione principale, la volontà del titolare e il rispetto del limite di una pertinenza per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione come pertinenze di immobili accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 e la conseguente applicabilità delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa. Tali agevolazioni possono spettare anche per l'acquisto separato delle pertinenze, nel limite di una unità per ciascuna categoria catastale, quando esse siano destinate in modo durevole al servizio e all'ornamento dell'abitazione principale, accrescendone l'utilità e il pregio. Sono richiesti sia un requisito oggettivo, costituito dal rapporto stabile di complementarità e strumentalità, sia un requisito soggettivo, consistente nella volontà del titolare del diritto sull'abitazione di destinare il bene pertinenziale al suo servizio. Nel caso descritto, gli immobili risultano inseriti in un unico complesso residenziale e difficilmente separabili materialmente.
Norme richiamate
Art. 817 del codice civile
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La pertinenza richiede una destinazione durevole, non meramente occasionale o temporanea, al servizio o all'ornamento del bene principale. Occorre inoltre un rapporto di complementarità e strumentalità tra i beni.
Art. 21, comma 3, D.P.R. 131/1986
La disposizione è richiamata come criterio per valutare il rapporto pertinenziale e la destinazione dei beni accessori rispetto all'immobile principale.
Nota II-bis, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Le agevolazioni prima casa si estendono alle pertinenze acquistate anche con atto separato, limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, purché destinata al servizio dell'abitazione principale.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione prima casa su una pertinenza non è sufficiente la sola classificazione catastale C/2, C/6 o C/7: deve essere dimostrato un effettivo e stabile rapporto funzionale con l'abitazione principale.
- La destinazione pertinenziale richiede sia un elemento oggettivo, cioè l'idoneità del bene a servire o ornare l'abitazione, sia un elemento soggettivo, cioè la volontà del proprietario o titolare del diritto reale di porlo stabilmente al servizio della casa.
- L'agevolazione è riconoscibile, in linea generale, per una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7; ulteriori immobili della stessa categoria non beneficiano automaticamente del regime agevolato.
- L'acquisto della pertinenza può avvenire anche con un atto separato rispetto all'abitazione, purché sussista il collegamento funzionale con una casa acquistata o acquistabile con i benefici prima casa.
- L'inserimento degli immobili in un unico complesso residenziale e la loro difficile separabilità materiale possono costituire elementi utili a dimostrare il vincolo pertinenziale, ma non sostituiscono la prova della destinazione durevole e della volontà del titolare.
- Poiché il dispositivo della sentenza non è riportato, il risultato effettivo non può essere verificato con certezza sulla sola base del testo fornito.
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