Sentenza del 10/10/2018 n. 24982 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato, in parte, la deducibilità di costi per servizi fatturati dalla società controllante e la deducibilità della minusvalenza derivante dalla svalutazione e successiva cessione infragruppo della partecipazione totalitaria in G. Sollevamenti srl. Con i primi due motivi ha denunciato la violazione delle norme in materia di inerenza dei costi ai fini Ires e di detraibilità dell'Iva. Con il terzo motivo ha denunciato l'insufficienza della motivazione sulla sussistenza di valide ragioni economiche e sull'assenza di finalità elusive nell'operazione di svalutazione e cessione della partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e non individuavano una specifica violazione di legge. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo insufficiente e apodittica la motivazione della Commissione regionale: il giudice non aveva adeguatamente esaminato il repentino abbattimento del valore della partecipazione, l'assenza di eventi economici idonei a giustificarlo, il positivo andamento della società partecipata, le precedenti trattative per una vendita a circa un milione di euro e la conoscibilità della disciplina transitoria sulle minusvalenze. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109
La norma richiede l'inerenza dei costi all'attività d'impresa affinché siano deducibili. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo dell'Agenzia perché formulato come richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, anziché come specifica violazione della norma.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'Iva presuppone che il costo sia riferibile all'attività economica esercitata. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per le stesse ragioni del motivo relativo all'inerenza ai fini delle imposte dirette.
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, comma 1, lettera d)
La disciplina transitoria consentiva, nel periodo considerato, la deduzione delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, prima dell'entrata a regime del nuovo sistema di esenzione delle plusvalenze e di irrilevanza delle minusvalenze. La possibilità di avvalersene non esclude però la necessità di dimostrare l'effettiva perdita di valore e l'assenza di finalità elusive.
Legge delega n. 80 del 2003
La legge delega, già vigente al momento della svalutazione, prevedeva una riforma della disciplina delle plusvalenze e una regolamentazione transitoria. Secondo la Corte, tale circostanza poteva rendere conoscibile alla società la futura possibilità di dedurre la minusvalenza e doveva quindi essere valutata nell'esame dell'eventuale intento elusivo.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Riguarda il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non consente, di regola, di ottenere dalla Corte una nuova valutazione diretta delle prove.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di denunciare l'omesso esame o l'insufficienza della motivazione su fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la Commissione regionale non aveva esaminato elementi fattuali potenzialmente decisivi per valutare la reale perdita di valore e la natura elusiva dell'operazione.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare una specifica violazione di legge oppure un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La deducibilità di costi infragruppo richiede una prova concreta dell'inerenza, della natura dei servizi ricevuti e della loro utilità per l'attività della società; la mera appartenenza allo stesso gruppo non è sufficiente.
- Una svalutazione rilevante e improvvisa di una partecipazione deve essere supportata da elementi oggettivi, documentati e coerenti con l'andamento economico della società partecipata.
- La successiva cessione della partecipazione svalutata a una società controllante, con permanenza dell'assetto proprietario all'interno del gruppo e conseguimento di un vantaggio fiscale, costituisce un elemento che impone un esame particolarmente rigoroso delle valide ragioni economiche e dell'eventuale intento elusivo.
- Il fatto che un'operazione sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore della norma fiscale favorevole non esclude automaticamente l'elusione, se la futura disciplina era già prevedibile o conoscibile in base alla legge delega.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi decisivi dedotti dalle parti, soprattutto quando questi indicano una possibile contraddizione tra il valore contabile attribuito a una partecipazione e il suo valore di mercato o le trattative di vendita precedenti.
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