Sentenza del 10/10/2018 n. 3069 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Mezzo pubblicitario ex art. 17, comma 5, d.lgs. n. 507/1993 - Pluralità supporti pubblicitari - Univocità del contenuto del messaggio - Tassazione plurima - Non sussite
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la tassazione plurima. I molteplici pannelli, pur essendo fisicamente distinti, devono essere considerati un unico mezzo pubblicitario quando sono collocati in stretta connessione e presentano messaggi omogenei, coordinati e privi di soluzione di continuità. Di conseguenza, l'imposta non può essere calcolata separatamente per ciascun pannello, ma deve riferirsi all'unico messaggio pubblicitario complessivamente realizzato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'imposta sulla pubblicità applicata a una pluralità di pannelli collocati in stretta connessione tra loro. Il ricorrente contestava la tassazione separata di ciascun supporto, sostenendo che i pannelli veicolassero un messaggio promozionale unitario, omogeneo e senza soluzione di continuità. Secondo l'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, il mezzo pubblicitario deve essere considerato unico quando l'identità o l'univocità del contenuto dei messaggi dimostra l'esistenza di un unico presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 17, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
La nozione di mezzo pubblicitario va valutata in concreto. Più supporti fisicamente distinti costituiscono un unico mezzo quando sono strettamente connessi e diffondono un contenuto pubblicitario identico, omogeneo e unitario.
Massime di principio
- La pluralità di supporti non comporta automaticamente una pluralità di imposte: occorre verificare se i supporti realizzino uno o più messaggi pubblicitari autonomi.
- Quando pannelli o altri supporti sono collocati in continuità e il messaggio si sviluppa in modo unitario, l'amministrazione dovrebbe applicare una sola imposizione riferita al mezzo pubblicitario complessivo.
- La tassazione separata è giustificata solo se ciascun supporto contiene un messaggio autonomo, distinto o non coordinato con gli altri.
- Per valutare l'unicità del mezzo pubblicitario rilevano soprattutto il contenuto del messaggio, la sua continuità, l'omogeneità comunicativa e la connessione fisica o funzionale tra i supporti, non soltanto il loro numero materiale.
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