Sentenza del 10/10/2018 n. 10100 - Comm. Trib. Prov. Catania
Processo Tributario - notifica della cartella esattoriale - raggiungimento dello scopo - sussiste -inesistenza - non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notificazione fosse inesistente o comunque invalida perché la cartella era stata notificata direttamente dal concessionario e senza redazione della relazione di notificazione, in asserita violazione degli articoli 148 e 149 del codice di procedura civile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del DPR 602/1973, il concessionario può notificare direttamente la cartella esattoriale senza avvalersi di soggetti terzi abilitati. L’omessa redazione della relazione di notificazione, quando la consegna dell’atto sia comunque correttamente avvenuta, costituisce una mera incompletezza formale e non determina l’inesistenza della notifica. Poiché la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, la cartella resta valida.
Norme richiamate
Articolo 26, comma 1, del DPR 602/1973
La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione senza affidamento a soggetti terzi abilitati.
La disposizione consente al concessionario di procedere direttamente alla notificazione della cartella, senza che ciò comporti di per sé un vizio dell’atto.
Articoli 148 e 149 del codice di procedura civile
Le regole sulla documentazione e sulle modalità della notificazione non comportano necessariamente l’inesistenza dell’atto quando l’eventuale incompletezza formale non impedisce alla notificazione di raggiungere il suo scopo.
Massime di principio
- La notificazione della cartella esattoriale effettuata direttamente dal concessionario è ammissibile se conforme all’articolo 26 del DPR 602/1973.
- L’assenza o l’incompletezza della relazione di notificazione non determina automaticamente l’inesistenza della notifica.
- Occorre distinguere tra vizi formali sanabili e inesistenza della notificazione: se il destinatario ha ricevuto l’atto e ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa, normalmente opera il principio del raggiungimento dello scopo.
- La validità deve essere valutata in concreto, verificando se la notificazione abbia consentito al destinatario di conoscere l’atto e di contestarlo tempestivamente.
- Il principio non sana qualsiasi irregolarità: restano rilevanti i casi in cui manchi del tutto una notificazione riconducibile al procedimento legale o sia concretamente compromessa la conoscibilità dell’atto.
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