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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 787/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18/11/2022 contestando in particolare: 1) la qualificazione di "amministratore di fatto" addebitatagli, sostenendo di aver svolto solo funzioni tecniche e di consulenza, di aver ricevuto una procura limitata alle interlocuzioni tecniche e di non aver mai esercitato funzioni direttive; 2) l'attribuibilità delle singole condotte contestate (bancarotta fraudolenta distrattiva - capo A; bancarotta fraudolenta documentale - capo B; bancarotta documentale impropria derivante da falso in bilancio - capo C), deducendo carenza di nesso probatorio tra le operazioni contestate (pagamenti a favore di terzi, utilizzi di fondi societari per canoni e vettura, iscrizioni di crediti senza documentazione) e la sua responsabilità personale. Ha inoltre censurato la motivazione che avrebbe dato rilievo a documenti e dichiarazioni (es. lettera del 5 maggio 2013, nota di dimissioni di Cestagalli, affermazioni del curatore) che a suo avviso non dimostrano il ruolo gestionale ad esso attribuito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sui punti principali: - Ha confermato che la qualificazione di amministratore di fatto non si fonda unicamente su una procura generale, ma sulla prova di un effettivo esercizio di funzioni direttive; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la ricostruzione valorizzando plurime prove (attività gestorie concrete del ricorrente nonostante il rapporto formale di consulenza, la nota di dimissioni di Cestagalli che denunciava la gestione di fatto, dichiarazioni testimoniali che lo indicavano come promotore e gestore dell'attività, la procura ampia del 13/02/2012 che gli attribuiva poteri gestionali rilevanti). - Ha ritenuto corretta la valutazione circa la distrazione di risorse a beneficio del ricorrente (pagamenti per bisogni personali, canoni di locazione, autovettura) e la sussistenza di carenze contabili rilevanti (iscrizione di crediti senza documentazione) idonee a ingannare i terzi e contribuire al dissesto. - Ha escluso la possibilità per la Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione del merito sono inammissibili nei limiti del sindacato di legittimità. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; viene confermata la pronuncia della Corte d'Appello per quanto non espressamente modificato in suo favore nella decisione di appello.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (circostanza aggravante citata)

    art. 219, comma secondo, n.2, legge fallimentare (citazione nel testo come art. 2:19 comma secondo n.2)

    La Corte d'Appello ha escluso l'applicazione della circostanza aggravante richiamata; la Cassazione non ha ritenuto viziata tale valutazione.

  • disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità della Cassazione sulle motivazioni di merito; le censure che si riducono a una diversa valutazione probatoria esulano dai poteri della Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011; altre pronunce citate nella motivazione

    Richiamati i principi secondo cui la qualifica di "amministratore di fatto" richiede prove significative dell'effettivo esercizio di funzioni direttive e che l'amministratore di fatto è soggetto agli stessi doveri e responsabilità penali dell'amministratore di diritto.

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" non si ricava automaticamente da procure o da titoli formali: è necessaria la prova dell'effettivo esercizio di poteri direttivi e gestori, valutata nel complesso delle condotte e delle circostanze concrete.
  • Nei reati fallimentari la rilevanza penale può derivare sia da condotte distrattive (uso di risorse societarie per fini personali) sia da carenze documentali tali da ingannare i terzi (iscrizioni di crediti non documentati); il collegamento tra condotta e danno per la massa creditoria deve emergere dalla motivazione.
  • La Cassazione esercita un sindacato di legittimità: non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito se le censure si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati (limiti dell'art. 173 disp. att.).
  • In situazioni analoghe la difesa dovrebbe puntare a documentare la reale portata delle procure e delle deleghe ricevute, l'assenza di poteri decisionali direttivi, la separazione tra conti personali e societari e l'esistenza di autorizzazioni o riconciliazioni che giustifichino gli spostamenti di denaro contestati.
  • Per l'accertamento del falso in bilancio o della bancarotta documentale è determinante la prova che le iscrizioni contabili (es. crediti verso clienti) fossero prive di supporto documentale e idonee a trarre in inganno i terzi; la mera contestazione qualunquista non è sufficiente.

Testo integrale

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