Sentenza n. 694/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato della Sentenza n. 229/2024, RG 470/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 30/09/2024 e notificata in data 30/09/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Giudice del lavoro, n. 229/2024, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Fermo n. 229/2024, notificata il 30 settembre 2024 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né allegare l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie né dimostrato l'avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e completi l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del Giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un giudicato che riconosce somme dovute e la costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sull'esistenza o sull'azionabilità del credito, giustificano l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato, facendo salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e a un'apposita istanza del creditore.
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