Cassazione Civile, Ordinanza n. 30336/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Ghana aveva proposto domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale; il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto e la Corte d'appello di Roma aveva a sua volta rigettato il gravame. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione, ma il testo della decisione non consente di conoscere i contenuti sostanziali delle censure, perché la Corte rileva che il ricorso è privo dell'esposizione dei fatti di causa e che i due motivi sono generici e privi di riferimenti specifici alla situazione personale del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., perché mancava del tutto l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le critiche rivolte alla sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto i due motivi ulteriormente inammissibili perché generici e non riferiti alla situazione individuale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a rendere intelligibile il fatto sostanziale e processuale e a comprendere il significato delle censure; la mancanza totale di tale esposizione determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa non richiede una narrativa autonoma o analitica, ma deve comunque consentire, dal contesto del ricorso, di ricostruire i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere le doglianze.
- È inammissibile il ricorso che ometta del tutto l'indicazione dei fatti sostanziali della controversia, anche se richiama lo svolgimento del giudizio di merito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso formulati in modo generico e privi di specifici riferimenti alla concreta situazione del ricorrente.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale
Come è indicizzato
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