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Sentenza

Sentenza n. 2105/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 43669 presentata in data 18 aprile 2025 con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato in Spagna in data 10 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202512731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 18 aprile 2025 una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la scadenza dei termini per la conclusione del procedimento, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che risultasse adottato un provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e decorso del termine previsto per provvedere senza adozione di una decisione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta ricevuta la documentazione completa, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi. Anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Non risultando richieste di integrazione né un provvedimento espresso, il Ministero è stato condannato a provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato inoltre nominato, per l’eventuale persistente inadempienza, un commissario ad acta nel Direttore generale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni. Nel procedimento di riconoscimento, amministrazione e commissario dovranno rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato richiamati in sentenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il decorso del termine di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, consente di configurare il silenzio-inadempimento quando sussista un obbligo di provvedere.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche i trenta giorni per la verifica documentale, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi.

  • direttiva 2013/55/CE

    La domanda di riconoscimento del titolo professionale è stata proposta sulla base della disciplina europea richiamata dalla ricorrente.

  • art. 37 c.p.a.

    Il giudice può nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione della sentenza in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Massime di principio

  • In presenza di una formale istanza rivolta a un’amministrazione competente e della scadenza del termine applicabile senza adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento, anche se l’amministrazione non ha previamente richiesto integrazioni documentali.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso, senza predeterminare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
  • Il giudice può fissare un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
  • Il procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro deve essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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