Cassazione Penale, Ordinanza n. 36761/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. I motivi dedotti erano due: con il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, cercando sostanzialmente una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti; con il secondo censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione sul punto fosse viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il giudice di appello aveva fornito motivazione adeguata per escludere la particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta e la non esiguità del pericolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 455 c.p.
Norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a indicare il titolo di reato contestato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che la motivazione dia conto dell'assenza di uno dei presupposti ritenuto decisivo.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto, in quanto impone di considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rilettura del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti: la valutazione degli elementi fattuali resta riservata al giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
- La censura per vizio di motivazione è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa apprezzamento delle prove rispetto a quello compiuto nei gradi di merito.
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la motivazione deve svolgere una valutazione complessiva dei parametri indicati dall'art. 133, comma 1, c.p., potendo tuttavia concentrarsi sugli aspetti ritenuti decisivi e non essendo necessaria la disamina analitica di tutti gli indici.
- È sufficiente, per escludere l'art. 131-bis c.p., che il giudice dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti ritenuti decisivi, purché la motivazione sia congrua e non apparente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →