Corte di giustizia, Sentenza C-373/20
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 ottobre 2021. — A.M. contro Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico – Regolamento (CE) n. 1120/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “pascoli permanenti” – Avvicendamento delle colture – Inondazioni naturali e periodiche dei prati e dei pascoli situati in una zona di protezione speciale della natura. — Causa C-373/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che gli allagamenti e le inondazioni naturali periodiche non fanno uscire automaticamente i terreni dalla nozione di pascolo permanente. Ai fini dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, conta la destinazione effettiva del terreno e non eventi naturali indipendenti dalla volontà dell’agricoltore. La soluzione tutela anche gli obiettivi ambientali della PAC e la conservazione dei pascoli permanenti in aree Natura 2000.
Nozione di "pascolo permanente" e incidenza di allagamenti/inondazioni naturali periodiche su terreni situati in area Natura 2000 ai fini dei pagamenti agroambientali
La questione giuridica
Se l’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 debba essere interpretato nel senso che prati o pascoli situati in una zona di protezione speciale della natura e soggetti ad allagamenti e inondazioni naturali e periodiche siano esclusi dalla nozione di "pascolo permanente", perché tali fenomeni costituirebbero un "avvicendamento delle colture" e interromperebbero il periodo quinquennale richiesto, con possibili effetti anche sui pagamenti agroambientali e sulle restituzioni già percepite.
Principio di diritto
L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 va interpretato nel senso che i prati o pascoli situati in una zona di protezione speciale e soggetti ad allagamenti o inondazioni naturali e periodiche non perdono, per questo solo motivo, la qualifica di "pascolo permanente"; tali fenomeni non integrano di per sé un "avvicendamento delle colture", poiché non costituiscono una pratica agricola volontaria né determinano la successione di colture diverse sul medesimo terreno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1120/2009
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Direttiva 92/43/CEE
- Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Nozione di "pascolo permanente" e allagamenti naturali periodici in area Natura 2000
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, relativo all’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel contesto di un regime agroambientale applicato a terreni situati in una zona di protezione speciale. La controversia nasce dal diniego di taluni pagamenti agroambientali e dalla richiesta di restituzione di somme già versate, perché l’autorità nazionale aveva ritenuto che gli allagamenti e le inondazioni avessero interrotto la continuità del pascolo permanente.
Fatti e procedimento principale
Nel 2009 A.M., agricoltore, aveva assunto un impegno agroambientale quinquennale per il periodo 2009-2013, nell’ambito dei pacchetti relativi all’agricoltura biologica e ai vasti pascoli permanenti. Dopo aver ricevuto i pagamenti per il triennio 2009-2011, nel 2012 aveva chiesto un pagamento ridotto perché ampie superfici erano state allagate e inondate, con conseguente impossibilità di falciare i prati entro i termini previsti.
Nel 2013 l’agricoltore aveva nuovamente chiesto il pagamento per superfici identiche a quelle inizialmente dichiarate, sostenendo che gli eventi naturali del 2012 non gli fossero imputabili e che la falciatura fosse poi avvenuta in ottobre. L’autorità amministrativa aveva invece ritenuto che l’uso continuo come pascolo permanente fosse stato interrotto e che i terreni non potessero più essere qualificati come tali, perché vi sarebbe stato un avvicendamento delle colture a seguito di allagamenti e inondazioni.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se l’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 consenta di escludere dalla nozione di pascolo permanente prati e pascoli soggetti ad allagamenti e inondazioni naturali periodiche, considerando tali eventi come un avvicendamento delle colture, con conseguenze sulla continuità dell’impegno agroambientale e sui pagamenti connessi.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la definizione di "pascolo permanente" di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate o naturali, non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più.
Il contesto normativo comprende inoltre:
- il regolamento n. 73/2009, in particolare il considerando 7, che valorizza i benefici ambientali dei pascoli permanenti e mira a evitarne la riconversione massiccia in seminativi;
- il regolamento n. 1698/2005, articolo 50 bis, che collega taluni pagamenti allo rispetto dei criteri di gestione obbligatori e della buona condizione agronomica e ambientale;
- la direttiva 92/43/CEE, richiamata nell’allegato II del regolamento n. 73/2009;
- la normativa polacca sul programma agroambientale e sulla protezione del Parco paesaggistico di Insk, che impone restrizioni ambientali e misure di conservazione delle zone umide e degli habitat.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la nozione di "avvicendamento delle colture" non è definita nei regolamenti applicabili. Per interpretarla, applica i criteri usuali: tenore letterale, contesto e finalità della disciplina.
Sotto il profilo letterale, la Corte afferma che l’avvicendamento delle colture è una pratica agricola mediante la quale colture diverse si succedono sulla stessa particella nel tempo. Gli allagamenti e le inondazioni naturali periodiche, specie se di durata limitata, non possono essere qualificati come pratica agricola, poiché dipendono da fenomeni naturali e non dalla volontà dell’agricoltore; inoltre non comportano la successione di diverse colture sul medesimo terreno.
La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, in particolare la sentenza Grund (C‑47/13), secondo cui l’avvicendamento delle colture può sussistere solo in caso di produzione di una coltura diversa da una pianta erbacea da foraggio. Richiama anche il principio secondo cui, ai fini della nozione di pascolo permanente, rilevano l’uso effettivo e la destinazione del terreno, mentre restano irrilevanti il tipo di vegetazione o le tecniche di coltivazione impiegate.
Sotto il profilo teleologico, la Corte evidenzia che la disciplina mira a conservare i pascoli permanenti per i loro benefici ambientali e che un’interpretazione restrittiva, tale da escludere i terreni solo perché soggetti a fenomeni naturali di allagamento, contrasterebbe con tale obiettivo. La Corte sottolinea inoltre che la tutela dell’ambiente è parte integrante della PAC e del regime di pagamento unico.
La Corte valorizza anche il contesto specifico: i terreni si trovano in una zona Natura 2000 e sono soggetti a restrizioni ambientali volte a preservare habitat e specie protette. Un’interpretazione che penalizzasse gli agricoltori per il rispetto di prescrizioni ambientali avrebbe un effetto dissuasivo incompatibile con gli obiettivi di conservazione.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che i prati o pascoli situati in una zona di protezione speciale e soggetti ad allagamenti e inondazioni naturali e periodiche non sono esclusi dalla nozione di "pascolo permanente". Tali eventi, di per sé, non determinano un avvicendamento delle colture ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009.
Spese
Essendo il procedimento un incidente innanzi al giudice nazionale, spetta a quest’ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni non sono ripetibili.
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