Corte di giustizia, Sentenza C-662/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 ottobre 2021. — NRW. Bank contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Fissazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Atto impugnabile – Atto confermativo. — Causa C-662/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione di NRW.Bank contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso contro due decisioni del CRU sui contributi ex ante 2016 al FRU. La Corte afferma che la seconda decisione, avendo corretto un elemento del calcolo (l’indicatore STI) e determinando importi diversi, non era meramente confermativa della prima. L’annullamento della sentenza comporta il rinvio della causa al Tribunale perché esamini nel merito i motivi originari.
Impugnazione in materia di contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico: la Corte stabilisce che una decisione successiva che ricalcola il contributo per un errore nell’indicatore di rischio non è meramente confermativa e riapre il termine di ricorso.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento per tardività, ritenendo che la seconda decisione del CRU sui contributi ex ante 2016 al FRU fosse un atto puramente confermativo della prima; in particolare, se la modifica del calcolo dovuta all’indicatore STI aprisse un nuovo termine di ricorso anche rispetto agli altri elementi del calcolo. In subordine, se vi fosse stata violazione del diritto di essere ascoltato.
Principio di diritto
Quando il CRU adotta una seconda decisione che ricalcola i contributi ex ante al FRU correggendo un elemento della formula di calcolo, tale decisione contiene un elemento nuovo, produce effetti giuridici vincolanti e modifica la situazione giuridica degli enti interessati; essa non è quindi puramente confermativa della precedente e apre un nuovo termine di ricorso ex articolo 263 TFUE, consentendo di contestare non solo l’elemento modificato ma anche gli altri elementi del calcolo che con esso formano un insieme. Ne consegue che il Tribunale erra nel dichiarare tardivo il ricorso avverso la seconda decisione e la sentenza va annullata e la causa rinviata al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 54, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 67, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 69, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 70, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 103, paragrafi 2 e 7, direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2015/63
- Allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2015/63
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Articolo 5, regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
Contributi ex ante 2016 al Fondo di risoluzione unico e atto non confermativo
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da NRW.Bank avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso contro due decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) relative ai contributi ex ante dovuti per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (FRU). La Corte è chiamata a stabilire se la seconda decisione, con cui il CRU ha ricalcolato i contributi correggendo un elemento della formula, fosse un mero atto confermativo della prima oppure un atto autonomamente impugnabile.
Parti e contesto del procedimento
NRW.Bank è un istituto di credito agevolato del Land Nordrhein-Westfalen. In primo grado aveva chiesto l’annullamento della decisione del CRU del 15 aprile 2016 che fissava il contributo ex ante 2016 e della successiva decisione del 20 maggio 2016 che lo adeguava aumentandolo. Nel procedimento di impugnazione il CRU è resistente; Consiglio e Commissione sono intervenuti a sostegno del CRU.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare:
- l’articolo 54, paragrafo 1, sulle competenze del CRU in sessione esecutiva;
- l’articolo 67, paragrafo 4, sulla raccolta e il trasferimento dei contributi al FRU;
- l’articolo 69, paragrafo 1, sul livello-obiettivo del Fondo;
- l’articolo 70, paragrafi 1 e 2, sul calcolo dei contributi ex ante. Richiama inoltre la direttiva 2014/59/UE, l’articolo 103, paragrafi 2 e 7, il regolamento delegato (UE) 2015/63, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, l’allegato I, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, articolo 5.
Origine della controversia sul calcolo del contributo
Nel 2015 la FMSA aveva fissato il contributo di NRW.Bank escludendo alcune passività relative all’attività di promozione e di promozione ausiliaria. Per il 2016, nel modulo di dichiarazione predisposto dal CRU, la banca aveva inizialmente indicato che entrambe le attività dovevano essere escluse; successivamente, informata della posizione del CRU, aveva rettificato la dichiarazione escludendo soltanto l’attività di promozione. Il CRU adottò dapprima la decisione del 15 aprile 2016 e poi, con decisione del 20 maggio 2016, procedette a un adeguamento dei contributi ex ante 2016, aumentandoli. La seconda decisione discendeva dalla correzione di un errore nel calcolo dell’indicatore STI, relativo all’appartenenza a un sistema di tutela istituzionale.
La decisione del Tribunale e i motivi dell’impugnazione
Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso irricevibile: per la prima decisione, per tardività; per la seconda, perché ritenuta puramente confermativa della prima. In appello NRW.Bank ha dedotto due motivi:
- violazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, per aver ritenuto tardivo il ricorso;
- violazione del diritto di essere ascoltato. Il nucleo del primo motivo era che la seconda decisione non fosse confermativa, bensì una nuova decisione nel merito, oppure comunque un atto modificativo che faceva decorrere un nuovo termine di ricorso.
Ragionamento della Corte sull’atto confermativo
La Corte ricorda che sono impugnabili gli atti idonei a produrre effetti giuridici vincolanti e che gli atti puramente confermativi, privi di elementi nuovi, non lo sono. Verifica quindi la sostanza della seconda decisione del CRU. La Corte osserva che il CRU ha effettuato un nuovo calcolo dei contributi ex ante 2016 per tutti gli enti a seguito della rettifica dell’indicatore STI. Tale modifica ha determinato importi diversi rispetto alla prima decisione. Secondo la Corte, la seconda decisione contiene quindi un elemento nuovo rispetto alla prima, modifica la situazione giuridica della banca e non può essere qualificata come mera conferma. La Corte richiama anche la giurisprudenza secondo cui, quando una disposizione di un atto è modificata, il ricorso è nuovamente esperibile non solo contro la disposizione modificata ma anche contro quelle non modificate che formino con essa un insieme. Nel caso di specie, gli elementi non modificati del calcolo e l’indicatore STI costituiscono un insieme inscindibile ai fini della seconda decisione. La Corte aggiunge che è irrilevante che l’errore originario fosse non intenzionale: ciò che conta è che l’atto modificativo introduca un elemento nuovo e produca effetti giuridici.
Dispositivo e conseguenze
La Corte accoglie le prime due parti del primo motivo di impugnazione, annulla integralmente la sentenza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale, poiché quest’ultimo non aveva esaminato il merito dei motivi di annullamento originari. Le spese sono riservate.
Principio desumibile dalla sentenza
In materia di contributi ex ante al FRU, una decisione successiva del CRU che corregga un elemento del calcolo e ridetermini gli importi dovuti non è meramente confermativa della precedente: essa produce effetti giuridici nuovi e apre un nuovo termine di ricorso. Di conseguenza, il giudice dell’Unione non può dichiarare tardivo il ricorso contro tale seconda decisione sulla base della sola esistenza di una decisione anteriore di contenuto parzialmente analogo.
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