Corte di giustizia, Sentenza C-29/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021. — Biofa AG contro Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Nozioni di “biocida” e di “principio attivo” – Presupposti – Modalità di azione diversa da una mera azione fisica o meccanica – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Approvazione di un principio attivo – Portata dell’approvazione. — Causa C-29/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la relazione tra approvazione del principio attivo e qualificazione del prodotto come biocida nel sistema del regolamento n. 528/2012. L’approvazione del principio attivo costituisce un indizio importante, ma non sostituisce la verifica dei requisiti della definizione di biocida da parte del giudice nazionale. Fa eccezione il caso in cui il prodotto abbia la stessa composizione del biocida rappresentativo esaminato nella procedura di approvazione: in tal caso la qualifica di biocida è obbligata.
Interpretazione del regolamento (UE) n. 528/2012: l’approvazione di un principio attivo non basta da sola a qualificare come "biocida" il prodotto che lo contiene, salvo identità con il biocida rappresentativo esaminato in sede di approvazione.
La questione giuridica
Se l’approvazione di un principio attivo mediante regolamento di esecuzione della Commissione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 vincoli il giudice nazionale a ritenere che ogni prodotto che lo contiene sia un "biocida" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, oppure se il giudice debba verificare caso per caso anche la sussistenza delle condizioni relative alla finalità e alla modalità d’azione non meramente fisica o meccanica; inoltre, se l’identità di composizione con il biocida rappresentativo presentato in sede di approvazione imponga la qualifica di biocida.
Principio di diritto
L’approvazione di un principio attivo con regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 non determina automaticamente che il prodotto che lo contiene sia un "biocida" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino: il giudice nazionale deve verificare autonomamente se il prodotto soddisfi tutte le condizioni della definizione, incluse finalità e modalità d’azione non meramente fisica o meccanica. Tuttavia, se la composizione del prodotto è identica a quella del biocida rappresentativo presentato nella domanda di approvazione del principio attivo, il giudice deve qualificarlo come biocida.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento (UE) n. 334/2014
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), c), g) e x), regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 19, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 95, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 528/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/794
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
Interpretazione della nozione di biocida e effetto dell’approvazione del principio attivo
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberlandesgericht Köln e riguarda l’interpretazione del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La controversia oppone Biofa AG, produttrice di biocidi, a Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, società che commercializza online un prodotto contenente il medesimo principio attivo oggetto di approvazione a livello UE.
Fatti e procedimento principale
Biofa commercializza il prodotto InsectoSec®, utilizzato contro gli insetti nei ricoveri avicoli, contenente terra diatomacea/kieselgur. La Commissione ha approvato tale sostanza come principio attivo mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/794 per i biocidi del tipo di prodotto 18. Biofa, iscritta nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento n. 528/2012, ha agito contro Sikma sostenendo che il prodotto "HS Mikrogur", commercializzato da quest’ultima e contenente lo stesso principio attivo, dovesse essere qualificato come biocida; secondo Biofa, l’azione del prodotto non si ridurrebbe a una mera azione fisica o meccanica.
Il Landgericht Köln ha respinto la domanda. In appello, l’Oberlandesgericht Köln ha chiesto alla Corte se l’approvazione del principio attivo tramite regolamento di esecuzione vincoli il giudice nazionale a ritenere che il prodotto che lo contiene sia automaticamente un biocida, oppure se il giudice debba comunque accertare in fatto la sussistenza delle condizioni della definizione legale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 528/2012, specialmente l’articolo 1, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), l’articolo 4, l’articolo 6, l’articolo 9, l’articolo 19 e l’articolo 95;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2017/794, che approva il diossido di silicio Kieselgur come principio attivo per i biocidi del tipo 18;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "biocida" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, richiede tre condizioni cumulative:
- il prodotto deve essere costituito da, contenere o generare uno o più principi attivi;
- deve avere la finalità di distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo sugli organismi nocivi;
- deve agire con un mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.
Di conseguenza, la sola presenza di un principio attivo approvato non basta, di per sé, a qualificare il prodotto come biocida. Tuttavia, la Corte precisa che l’approvazione del principio attivo è un indizio significativo, perché la procedura di approvazione verifica la modalità d’azione della sostanza e presuppone che almeno un biocida che la contiene soddisfi i criteri di autorizzazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b).
La Corte valorizza inoltre l’articolo 6, paragrafo 1, che impone, nella domanda di approvazione, la presentazione anche di un fascicolo relativo a un biocida rappresentativo. Ne deriva che, se il prodotto commercializzato è identico nella composizione al biocida rappresentativo presentato in sede di approvazione, il giudice nazionale deve qualificarlo come biocida. Se invece tale identità non è accertata, spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il prodotto rientri nella definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
La soluzione è coerente con la finalità del regolamento, volto a conciliare funzionamento del mercato interno e tutela elevata della salute umana, animale e dell’ambiente secondo il principio di precauzione.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’approvazione di un principio attivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012 non comporta automaticamente la qualifica di biocida per il prodotto che lo contiene. Il giudice nazionale deve verificare se il prodotto soddisfi tutte le condizioni della definizione legale; tuttavia, se la composizione del prodotto è identica a quella del biocida rappresentativo presentato nella domanda di approvazione, il giudice è tenuto a considerarlo un biocida.
Rilievo pratico
Per gli operatori economici, la sentenza distingue nettamente tra approvazione del principio attivo e qualificazione del singolo prodotto come biocida. In contenzioso, l’approvazione rafforza la posizione di chi invoca l’applicazione del regolamento, ma non elimina l’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della definizione, salvo il caso di perfetta corrispondenza con il biocida rappresentativo valutato nella procedura di approvazione.
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