Corte di giustizia, Sentenza C-186/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 ottobre 2021. — José Cánovas Pardo SL contro Club de Variedades Vegetales Protegidas. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 96 – Calcolo del termine di prescrizione dei ricorsi contemplati agli articoli 94 e 95 – Dies a quo – Data della concessione della privativa comunitaria nonché della presa di conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore – Data della cessazione del comportamento di cui trattasi – Atti successivi – Atti continuati – Limitazione agli atti posti in essere più di tre anni prima. — Causa C-186/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce la portata dell’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 in materia di prescrizione delle azioni per violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Il termine di tre anni decorre dalla concessione definitiva della privativa e dalla conoscenza dell’atto e del suo autore, non dalla cessazione dell’illecito. Inoltre, quando vi siano più atti di infrazione, la prescrizione si valuta atto per atto, e non per un comportamento complessivo.
Prescrizione dei ricorsi per violazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: decorrenza del termine triennale ex articolo 96 del regolamento n. 2100/94 e rilevanza degli atti continuati o successivi.
La questione giuridica
Si chiede se, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94, il termine di prescrizione triennale per le azioni di cui agli articoli 94 e 95 decorra dalla conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore anche quando la violazione perduri; se, in caso di atti di infrazione reiterati o continuati, si prescrivano tutte le azioni oppure solo quelle relative agli atti compiuti oltre tre anni prima della domanda; e, conseguentemente, se l’azione inibitoria e quella risarcitoria possano essere accolte solo per gli atti non prescritti.
Principio di diritto
L’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 va interpretato nel senso che il termine di prescrizione di tre anni per le azioni ex articoli 94 e 95 decorre, una volta concessa definitivamente la privativa, dalla data in cui il titolare ha avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto di infrazione e dell’identità del suo autore, senza che rilevi la cessazione o la persistenza della violazione; in caso di una pluralità di atti di infrazione, la prescrizione va verificata separatamente per ciascun atto, sicché sono prescritti solo i ricorsi relativi agli atti singolarmente conosciuti dal titolare più di tre anni prima della proposizione dell’azione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 94 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 95 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94
Prescrizione delle azioni per violazione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La pronuncia, resa nel rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo, riguarda l’interpretazione dell’articolo 96 del regolamento (CE) n. 2100/94 in una controversia tra il titolare della gestione dei diritti sulla varietà di mandarini "Nadorcott" e una società che ne avrebbe sfruttato la coltivazione senza autorizzazione. Il nodo centrale è la decorrenza della prescrizione dei ricorsi previsti dagli articoli 94 e 95 del regolamento e la rilevanza degli atti di infrazione prolungati nel tempo.
Contesto normativo
La Corte richiama, in particolare, le seguenti disposizioni del regolamento n. 2100/94:
- l’articolo 1, che istituisce il sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali;
- l’articolo 13, che individua gli atti riservati al titolare della privativa e, al paragrafo 3, qualifica come utilizzazione non autorizzata gli atti compiuti dopo il rilascio della privativa;
- l’articolo 94, che disciplina l’azione per infrazione e il diritto a ottenere la cessazione della violazione e/o un’equa compensazione;
- l’articolo 95, che prevede un indennizzo adeguato per gli atti compiuti nel periodo tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa;
- l’articolo 96, che stabilisce la prescrizione triennale dei ricorsi di cui agli articoli 94 e 95, decorrente dalla concessione definitiva della privativa e dalla conoscenza dell’atto e dell’identità dell’autore, oppure, in difetto di tale conoscenza, entro trent’anni dal compimento dell’atto.
Fatti e procedimento principale
Dopo la concessione della privativa sulla varietà Nadorcott, il gestore dei diritti aveva diffidato la società Pardo nel 2007 e poi nel 2011, ritenendo che essa coltivasse mandarini della varietà protetta senza licenza. Il titolare dei diritti ha quindi agito in giudizio chiedendo sia la tutela provvisoria per gli atti anteriori alla concessione, sia la declaratoria di infrazione e le conseguenti misure inibitorie e risarcitorie per gli atti successivi.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto prescritte le azioni, considerando trascorsi più di tre anni dalla conoscenza dell’illecito e del suo autore. La corte d’appello, invece, aveva ritenuto che gli atti di infrazione perduranti non fossero integralmente prescritti, ma solo per la parte risalente a più di tre anni prima della domanda. Il Tribunal Supremo ha quindi chiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 96.
Prima questione pregiudiziale: dies a quo della prescrizione
La Corte afferma che il termine di prescrizione di tre anni decorre quando si sono verificati entrambi i presupposti previsti dall’articolo 96:
- la concessione definitiva della privativa;
- la presa di conoscenza da parte del titolare dell’atto di infrazione e dell’identità del suo autore.
Il dies a quo coincide con il momento in cui l’ultimo di tali eventi si verifica. La Corte esclude che la cessazione dell’illecito possa incidere sulla decorrenza del termine, osservando che il testo della norma non contiene alcun riferimento alla durata o alla continuità della violazione e che non sarebbe consentito aggiungere una condizione non prevista dal legislatore dell’Unione.
Atti continuati e atti successivi
La Corte respinge l’idea che un’infrazione perdurante impedisca il decorso della prescrizione fino alla sua cessazione. L’articolo 96 tutela la certezza del diritto e deve essere interpretato in modo prevedibile: se la prescrizione iniziasse solo alla cessazione della condotta, il titolare potrebbe agire fino a tre anni dopo la fine dell’illecito, con incertezza per l’autore e senza un limite legato alla conoscenza del fatto.
La Corte sottolinea inoltre che gli atti contemplati dall’articolo 13, paragrafo 2, sono atti singolarmente identificabili e non un comportamento unitario indefinito nel tempo.
Seconda e terza questione: prescrizione parziale e pluralità di atti
La Corte stabilisce che, quando vi sia un insieme di atti di infrazione, la prescrizione va apprezzata per ciascun atto singolarmente considerato. Non si prescrive in blocco l’intero contenzioso per il solo fatto che il primo atto del comportamento sia risalente oltre tre anni: sono prescritti solo i ricorsi relativi agli atti dei quali il titolare abbia avuto conoscenza più di tre anni prima della proposizione dell’azione.
Ne consegue che il giudice nazionale deve verificare, per ogni singolo atto imputato, se il titolare conoscesse già l’atto e il suo autore oltre il termine triennale. Restano dunque possibili sia l’azione inibitoria sia quella risarcitoria, ma limitatamente agli atti non prescritti.
Ragionamento della Corte
La decisione si fonda su tre ordini di argomenti:
- il tenore letterale dell’articolo 96, che collega la prescrizione alla conoscenza dell’atto e non alla sua cessazione;
- il contesto sistematico, poiché gli articoli 94 e 95 riguardano atti specifici di cui all’articolo 13, paragrafo 2;
- la finalità della prescrizione, cioè la certezza del diritto, che sarebbe compromessa da un’interpretazione che lasciasse indefinita la possibilità di azione finché perdura la condotta.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 96 del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che:
- il termine di prescrizione triennale decorre dalla concessione definitiva della privativa e dalla conoscenza dell’atto e del suo autore, indipendentemente dalla cessazione della violazione;
- in presenza di più atti di infrazione, sono prescritti solo i ricorsi relativi agli atti conosciuti dal titolare più di tre anni prima della proposizione della domanda, considerati singolarmente.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
La sentenza è rilevante perché impone un’analisi puntuale, atto per atto, delle condotte contestate in materia di privativa vegetale. Per gli operatori economici, la decisione esclude che una violazione protratta possa essere automaticamente azionata in blocco oltre il triennio; per i titolari dei diritti, invece, conferma la necessità di agire tempestivamente una volta acquisita la conoscenza dell’illecito e del suo autore.
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