Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-683/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 ottobre 2021. — Viesgo Infraestructuras Energéticas SL contro Administración General del Estado e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 2 e 6 – Imposizione di obblighi di servizio pubblico – Finanziamento di un bonus sociale ai fini della tutela dei consumatori vulnerabili – Obblighi di trasparenza e di non discriminazione. — Causa C-683/19

Giurisprudenza europea62019CJ0683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il sistema spagnolo di finanziamento del bonus sociale elettrico, destinato a ridurre la bolletta dei consumatori vulnerabili. Ha qualificato il meccanismo come obbligo di servizio pubblico rientrante nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e ha ritenuto incompatibile con tale disposizione la scelta di far gravare il costo solo su alcuni operatori, ove la distinzione non sia oggettivamente giustificata. Ha invece escluso che il diritto dell’Unione imponga, per quel regime di finanziamento, un limite temporale o una compensazione.

Compatibilità con la direttiva 2009/72/CE del finanziamento del bonus sociale elettrico spagnolo imposto solo ad alcuni operatori del settore e senza limiti temporali o compensazione

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE consenta che il costo di un obbligo di servizio pubblico consistente in una riduzione tariffaria per consumatori vulnerabili sia posto soltanto a carico delle società controllanti di gruppi verticalmente integrati o, in alternativa, delle imprese che svolgono simultaneamente produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica; e se sia compatibile con tale disposizione un regime di finanziamento che sia indefinito nel tempo e privo di misure compensative.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE osta a un sistema nazionale che ponga il costo di un obbligo di servizio pubblico per il bonus sociale elettrico solo su società controllanti di gruppi verticalmente integrati o su imprese che esercitano simultaneamente produzione, distribuzione e commercializzazione, se tale criterio determina una differenza di trattamento non oggettivamente giustificata tra gli operatori del mercato; invece, la stessa disposizione non vieta che il regime di finanziamento sia a tempo indeterminato e privo di compensazione, poiché la direttiva non impone un obbligo generale di riesame periodico del finanziamento né di indennizzo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 106 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 2, punto 21, direttiva 2009/72/CE
  • Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, articolo 45
  • Real Decreto 968/2014
  • Orden IET/350/2014

Compatibilità del finanziamento del bonus sociale elettrico spagnolo con la direttiva 2009/72/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia sulla legittimità del sistema di finanziamento del "bonus sociale" nel settore elettrico. La Corte esamina, in particolare, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE consenta di imporre il costo di tale misura solo ad alcuni operatori del mercato e se siano necessari limiti temporali o compensazioni.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama i considerando 7, 45, 50 e 53 della direttiva 2009/72/CE, che evidenziano: il completamento del mercato interno dell’energia elettrica; la tutela dei clienti vulnerabili; il ruolo degli obblighi di servizio pubblico; la necessità di contrastare la povertà energetica.

Rileva inoltre le disposizioni centrali della direttiva:

  • articolo 2, punto 21, sulla nozione di impresa verticalmente integrata;
  • articolo 3, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico, purché siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili;
  • articolo 3, paragrafo 6, relativo a eventuali compensazioni finanziarie o altre forme di compensazione;
  • articolo 3, paragrafo 7, sulla protezione dei clienti vulnerabili.

Diritto spagnolo e origine della controversia

L’articolo 45 della Ley 24/2013 qualifica il bonus sociale come obbligo di servizio pubblico. Il costo è posto a carico delle società controllanti di gruppi societari o, in alternativa, delle società che svolgono simultaneamente produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Il Regio Decreto 968/2014 disciplina la metodologia di ripartizione degli importi da finanziare.

La Viesgo, succeduta alla E.ON, ha chiesto l’annullamento del decreto sostenendo l’incompatibilità del sistema con la direttiva 2009/72/CE. Il Tribunal Supremo aveva inizialmente accolto il ricorso, ma la sentenza è stata annullata dal Tribunal Constitucional per mancato rinvio pregiudiziale, con conseguente riapertura del giudizio e nuovo rinvio alla Corte di giustizia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede:

  • se sia compatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE un sistema che impone il costo del bonus sociale solo a determinate società, pur esentandone altre potenzialmente più idonee a sostenerlo;
  • se sia compatibile con il principio di proporzionalità un regime di finanziamento istituito senza limiti temporali e senza contropartita o compensazione.

Competenza e ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di incompetenza e irricevibilità. Osserva che la domanda verte sull’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione e presenta un nesso evidente con la controversia principale; inoltre, il fatto che il giudice nazionale ritenga la risposta chiara non rende la domanda irricevibile.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte qualifica il bonus sociale come un obbligo di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, poiché impone alle imprese di commercializzazione di fornire energia elettrica a prezzo ridotto a consumatori vulnerabili, limitando la loro libertà di mercato in funzione di un obiettivo di interesse economico generale.

La Corte precisa che il meccanismo di finanziamento è indissolubilmente connesso alla misura di riduzione tariffaria e quindi rientra anch’esso nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2. Tuttavia, poiché la disposizione impone che gli obblighi siano non discriminatori, il criterio nazionale di ripartizione deve essere oggettivamente giustificato.

Nel caso di specie, il legislatore spagnolo ha concentrato l’onere su società controllanti di gruppi verticalmente integrati o su imprese che svolgono simultaneamente tre attività, esentando altri operatori del mercato. La Corte osserva che, rispetto all’obiettivo dichiarato di ripartire il costo tra le principali attività commerciali del settore, tale differenziazione non è oggettivamente giustificata. La disparità di trattamento, pertanto, viola il requisito di non discriminazione.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte distingue tra la necessità di riesame periodico dell’intervento pubblico sui prezzi e il regime di finanziamento della misura. Richiamando la giurisprudenza su interventi temporanei e proporzionati nel settore energetico, afferma che il requisito del riesame periodico riguarda l’intervento sul prezzo in sé, non il sistema di finanziamento.

Quanto alla compensazione, la Corte rileva che l’articolo 3, paragrafo 2, non prevede un obbligo generale di compensare le imprese assoggettate a obblighi di servizio pubblico. L’articolo 3, paragrafo 6, si limita a disciplinare le modalità in cui eventuali compensazioni, se previste, devono essere concesse. Ne consegue che il diritto dell’Unione non impone una misura compensativa per il finanziamento del bonus sociale.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE osta a che il costo del bonus sociale sia posto unicamente a carico di certe società del settore elettrico quando il criterio di selezione determina una differenza di trattamento non oggettivamente giustificata;
  • la stessa disposizione non osta a un regime di finanziamento istituito senza limiti di tempo e senza misura compensativa.

Rilievo pratico

Per gli operatori del settore elettrico, la sentenza conferma che gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per tutelare i consumatori vulnerabili, ma devono strutturare il relativo finanziamento in modo coerente, trasparente e non discriminatorio. La decisione è particolarmente rilevante nei contenziosi su oneri parafiscali o contributi di settore destinati a finalità sociali, perché impone un controllo rigoroso sulla scelta dei soggetti chiamati a sopportarne il costo.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell'energia elettricaobblighi di servizio pubblicotutela dei consumatori vulnerabilinon discriminazioneproporzionalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.