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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-583/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2021. — Belén Bernaldo de Quirós contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 3 dell’allegato IX – Decisione C (2004) 1588 della Commissione recante le disposizioni generali di esecuzione sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari – Articolo 4, paragrafo 4 – Indagine amministrativa – Audizione del funzionario interessato – Mandato conferito all’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) per condurre detta audizione – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato. — Causa C-583/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l'impugnazione proposta da una funzionaria della Commissione sanzionata con nota di biasimo. Conferma che, nella fase di indagine del procedimento disciplinare, l'audizione prevista dall'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto può essere affidata all'IDOC su mandato dell'APN, senza che ciò violi il diritto di essere ascoltati o il principio del contraddittorio. La Corte precisa inoltre che l'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004 non disciplina l'audizione del funzionario, ma solo i successivi colloqui con terzi. L'impugnazione è quindi respinta e la ricorrente è condannata alle spese.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: la Corte chiarisce che, nell'indagine amministrativa disciplinare, l'audizione del funzionario ex articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto può essere svolta dall'IDOC su mandato dell'APN senza violare i diritti della difesa.

La questione giuridica

Se l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 4, delle DGE del 2004 e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, imponga che l'audizione del funzionario nella fase di indagine sia effettuata direttamente dall'APN, oppure consenta che sia delegata all'IDOC; se il Tribunale abbia inoltre errato nell'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004 e nel valutare l'eventuale incidenza di tale modalità sui diritti della difesa.

Principio di diritto

La Corte afferma che l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, delle DGE del 2004, non osta a che il funzionario interessato sia sentito dall'IDOC, incaricato dall'APN, anziché direttamente dall'APN: ciò che conta è che l'APN possa tenere conto delle osservazioni dell'interessato prima di decidere se avviare il procedimento disciplinare. Ne consegue che non vi è violazione dei diritti della difesa se l'audizione è stata svolta dall'IDOC e il funzionario ha potuto far valere utilmente il proprio punto di vista; inoltre, l'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004 riguarda solo eventuali colloqui con terzi dopo l'audizione ex articolo 3, non l'audizione del funzionario stesso.

Norme richiamate

  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea, articolo 12
  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea, articolo 86
  • Statuto dei funzionari dell'Unione europea, allegato IX, articoli 1, 2, 3 e 22
  • Decisione C(2004) 1588 della Commissione (DGE del 2004), articoli 2, 3, 4 e 5
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41, paragrafo 2, lettera a)
  • TFUE, articolo 263
  • TFUE, articolo 56
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 138 e 184

Impugnazione in materia disciplinare: audizione del funzionario da parte dell'IDOC

La Corte, Seconda Sezione, decide su un'impugnazione proposta da una funzionaria della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una sanzione disciplinare di nota di biasimo. La questione centrale riguarda la legittimità della scelta dell'APN di affidare all'IDOC l'audizione prevista dall'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, funzionaria della Commissione dal 1987, era capo dell'unità "Ufficio tirocini". Nel 2014 alcuni addetti presentarono una denuncia contro di lei per comportamento inaccettabile verso i collaboratori e irregolarità nella selezione dei tirocinanti. Il 26 marzo 2014 l'APN incaricò l'IDOC di svolgere un'indagine amministrativa; la relazione del 22 giugno 2015 concluse nel senso di possibili mancanze, tra cui molestie psicologiche, comportamento inappropriato e irregolarità nella selezione dei tirocinanti.

Successivamente l'APN conferì all'IDOC il mandato di procedere all'audizione della ricorrente ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato IX. Dopo l'audizione della ricorrente e di alcuni testimoni, l'APN avviò il procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina, che ritenne sussistente una lesione della dignità della funzione ma non propose sanzioni. Nonostante ciò, l'APN tripartita adottò il 6 luglio 2017 la decisione di infliggere la nota di biasimo, poi confermata sul reclamo.

Motivo unico di impugnazione

Dinanzi alla Corte la ricorrente deduce un motivo unico, articolato in due parti:

  • il Tribunale avrebbe violato l'articolo 3 dell'allegato IX dello Statuto, gli articoli 4 e 5 delle DGE del 2004 e l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, ritenendo legittimo che l'audizione fosse condotta dall'IDOC e non direttamente dall'APN;
  • il Tribunale avrebbe snaturato i fatti nel ritenere ipotetica l'incidenza di un'audizione diretta dinanzi all'APN sul contenuto della decisione finale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 12 dello Statuto, che impone al funzionario di astenersi da comportamenti lesivi della dignità della funzione;
  • l'articolo 86 e l'allegato IX dello Statuto, che disciplinano le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari;
  • l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3 dell'allegato IX, che prevedono l'informazione e l'audizione del funzionario prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio del procedimento disciplinare;
  • le DGE del 2004, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5, che attribuiscono all'IDOC funzioni di indagine e disciplina e regolano lo svolgimento delle audizioni;
  • l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, quale fondamento del diritto di essere ascoltato.

Ragionamento della Corte sull'audizione ex articolo 3 dell'allegato IX

La Corte osserva che dal testo dell'articolo 3 dell'allegato IX e dell'articolo 4, paragrafo 4, delle DGE del 2004 non risulta affatto che l'APN debba ascoltare direttamente il funzionario. Tali disposizioni mirano a consentire all'interessato di far valere utilmente il proprio punto di vista sui fatti accertati durante l'indagine, prima che l'APN decida se avviare il procedimento disciplinare.

Questo obiettivo può essere raggiunto anche se l'audizione è condotta dall'IDOC, incaricato dall'APN. La Corte sottolinea che l'IDOC svolge le indagini amministrative e conduce i procedimenti disciplinari per l'APN; in tale quadro può essere incaricato di svolgere l'audizione in nome e per conto dell'APN. Resta però fermo che la decisione sull'eventuale avvio del procedimento disciplinare spetta esclusivamente all'APN, la quale deve tenere conto delle osservazioni del funzionario.

Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato

La Corte richiama il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e il contenuto del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 41 della Carta. Tale diritto consente alla persona interessata di presentare utilmente il proprio punto di vista prima dell'adozione di un provvedimento lesivo ed è funzionale sia all'accertamento corretto dei fatti sia alla tutela effettiva dell'interessato.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte rileva che la ricorrente:

  • era assistita da un legale;
  • ha potuto presentare osservazioni sull'audizione e sul relativo verbale;
  • ha ricevuto i verbali delle audizioni dei testimoni e ha potuto commentarli;
  • aveva già inviato osservazioni scritte all'APN contestando anche il mandato conferito all'IDOC.

In tali condizioni, la ricorrente ha potuto far valere in modo utile ed efficace il proprio punto di vista prima della decisione dell'APN di avviare il procedimento disciplinare. La Corte esclude quindi che la modalità dell'audizione abbia leso i diritti della difesa.

Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004

La Corte riconosce tuttavia che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004 autorizzasse l'APN a conferire all'IDOC il compito di procedere all'audizione del funzionario interessato. Secondo la Corte, tale disposizione riguarda soltanto eventuali colloqui con persone diverse dal funzionario, svolti dopo l'audizione ex articolo 3.

L'errore non comporta però l'annullamento della sentenza impugnata, perché il dispositivo resta fondato per altri motivi corretti: l'audizione da parte dell'IDOC era consentita e non ha violato i diritti della difesa.

Inoperatività della seconda parte del motivo

Quanto alla doglianza di snaturamento dei fatti, la Corte osserva che il passaggio del Tribunale in cui si afferma che l'eventuale esito diverso della decisione in caso di audizione diretta dinanzi all'APN era solo ipotetico costituisce una motivazione ad abundantiam. Per questa ragione la censura è inoperante e non può condurre all'annullamento.

Decisione e dispositivo

La Corte respinge integralmente l'impugnazione e condanna la ricorrente alle spese, in applicazione delle regole processuali sulla soccombenza.

Principi affermati

La pronuncia afferma che, nella fase di indagine disciplinare, l'obbligo di ascolto del funzionario non implica necessariamente un'audizione personale da parte dell'APN: è sufficiente che l'interessato sia sentito da un organo dell'amministrazione incaricato dall'APN, purché le sue osservazioni possano essere effettivamente prese in considerazione prima della decisione sull'eventuale apertura del procedimento disciplinare. Inoltre, la Corte distingue chiaramente tra l'audizione del funzionario e i successivi colloqui con terzi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, delle DGE del 2004.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeaprocedimento disciplinarediritti della difesadiritto di essere ascoltati

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