Cassazione Penale, Sentenza n. 22624/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/10/2023 con cui la Corte d'appello, in sede esecutiva, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze (rapina 29/01/2012; ricettazioni 10/02/2016 e 20/11/2015; estorsione continuata agosto 2015-agosto 2016). Il motivo del ricorso è la presunta violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per totale carenza motivazionale: secondo la difesa il giudice dell'esecuzione non avrebbe indicato le modalità fattuali da cui dedurre l'assenza di un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente descritto i reati e motivato il rigetto osservando, seppure sinteticamente, che i reati sono strutturalmente diversi, commessi a distanza di tempo (oltre quattro anni) e in luoghi diversi; che l'arresto in flagranza per la rapina del 2012 e i successivi periodi di detenzione sono incompatibili con la programmazione di un unico disegno criminoso; che le ricettazioni hanno natura occasionale mentre gli altri reati hanno diversa struttura (predatoria vs. estorsiva continuata). Pertanto mancavano elementi idonei a fondare la continuazione. Inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen., comma 3
Richiama l'obbligo di motivazione del giudice quando decide sulla riconoscibilità della continuazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione, pur sintetica, fosse sufficiente perché ha indicato gli elementi (differenza strutturale dei reati, lasso temporale, arresto) che escludono il disegno criminoso unitario.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicato dalla Corte a seguito del rigetto.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e successive pronunce richiamate
Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali
La Corte ha applicato questi criteri: in mancanza di indici concreti (omogeneità, contiguità, programmazione), o in presenza di elementi contrari (arresto, lunghi intervalli temporali, diversità di condotte e luoghi), la continuazione non può essere riconosciuta; tuttavia il giudice deve valutare anche eventuali gruppi di reati contigui segnalati dalla difesa.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario indicare e provare indicatori concreti: omogeneità dei reati, contiguità temporale e territoriale, analogia delle modalità e delle causali, sistematicità o programmazione delle condotte.
- L'esistenza di arresti e periodi di detenzione tra i reati è un elemento fortemente impeditivo del riconoscimento della continuazione, poiché interrompe la possibilità di programmare l'esecuzione di reati successivi.
- La semplice coincidenza di soggetto autore o la presenza di alcuni indici isolate non sono sufficienti: la valutazione richiede un quadro complessivo e motivato che dimostri il progetto criminoso unitario.
- Se i reati sono molto distanti nel tempo, il giudice deve comunque verificare se esistono gruppi di reati commessi in epoche contigue per i quali la continuazione potrebbe essere riconosciuta parzialmente; la difesa deve esplicitare e allegare questi gruppi e i relativi indici.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione può essere sintetica ma deve indicare i punti logici da cui deriva la valutazione: la mera censura di 'mancanza di motivazione' è inefficace se dal provvedimento emergono i ragionamenti essenziali.
- In fase esecutiva il paradigma di analisi è lo stesso del giudizio di cognizione: la giurisprudenza richiede un esame approfondito degli indicatori e un confronto con le risultanze processuali precedenti.
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