Cassazione Penale, Sentenza n. 35237/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 c.p.) contestando: 1) la qualificazione giuridica di associazione per delinquere e la carenza di elementi idonei a dimostrare la stabilità dell'accordo criminoso, il ruolo stabile dell'indagato nel sodalizio e i fini comuni perseguiti dagli associati; lo Scuderi è descritto dal ricorso come soggetto con ruolo marginale e partecipazioni occasionali; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), con la censura che i fatti sarebbero risalenti al 2020/2021, che non sussisterebbe pericolosità sociale tale da giustificare la misura carceraria e che si sarebbero potute applicare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e volti a sindacare il merito delle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame, oltrepassando il limite del controllo di legittimità (che non consente la revisione degli elementi di fatto e dello spessore degli indizi). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e coerente circa i gravi indizi di colpevolezza: struttura del sodalizio comprovata dall'uso di cassa comune e mezzi comuni, finalità di una serie indeterminata di furti in abitazione, e specifico coinvolgimento dello Scuderi in quattro reati-fine. Sulle esigenze cautelari, il Tribunale aveva evidenziato la gravità e la professionalità nella commissione dei reati, la negativa personalità con numerosi precedenti e condanne anche per evasione (ultima nel 2017), giustificando così la misura. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma è stata interpretata come integrata dagli elementi descritti dal Tribunale: stabilità dell'accordo criminoso ricavabile dall'esistenza di cassa comune, mezzi comuni e ripetute condotte delittuose finalizzate a una serie indeterminata di furti in abitazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare il sindacato in cassazione: il ricorso deve indicare vizi di motivazione o errori di diritto concreti; censure generiche e sindacati di merito sono inammissibili.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla contestazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari previste dalla norma (pericolo di reiterazione, gravità della condotta, personalità dell'indagato).
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 274 in ordine alla legittimità e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha dato rilievo alla congruità della motivazione sulle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e Sez. 2 richiamate)
Rimarcato il consolidato indirizzo secondo cui la cassazione, nel controllo cautelare, non può rivedere il giudizio di fatto sugli indizi e non deve sostituirsi al giudice del merito; sono inammissibili censure generiche volte al riesame del materiale probatorio.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, nel controllo dei provvedimenti cautelari, verifica la legittimità e la logica della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice del merito nel valutare gli elementi di fatto o lo spessore degli indizi.
- Motivazioni generiche o lamentele di merito senza preciso riferimento a vizi giuridici o a manifesta illogicità sono inammissibili in cassazione; il ricorso deve indicare punti di doglianza specifici e coerenti con l'art. 606 c.p.p.
- Per contestare l'integrazione del reato associativo (art. 416 c.p.) è necessario proporre argomentazioni concrete che dimostrino l'assenza di elementi tipici quali stabilità dell'organizzazione, contributo coordinato alla realizzazione dei fini comuni, uso di mezzi o risorse comuni o la ripetizione di condotte delittuose.
- Sulle esigenze cautelari, la valutazione del giudice del merito può fondarsi su elementi come la gravità della condotta, la professionalità nella commissione dei reati, i precedenti e la propensione a eludere provvedimenti (es. condanne per evasione); per ottenere il riesame in cassazione occorre dimostrare un vizio specifico nella motivazione su tali punti.
- La presentazione di fatti non aggiornati nel tempo non esclude automaticamente la custodia cautelare se la condotta è considerata perdurante o se sussistono indici di pericolosità e rischio di reiterazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, possono seguire sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto è utile valutare preventivamente la solidità formale e sostanziale del ricorso in cassazione.
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