Cassazione Civile, Ordinanza n. 31988/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un istituto di credito per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un contratto di compravendita immobiliare con cui due soggetti avevano venduto alla figlia alcuni immobili di loro proprietà pro quota. La banca assumeva di essere creditrice dei venditori in forza di rapporti di fideiussione prestati in favore di una società della quale essi erano soci; dopo la cessazione dei rapporti bancari, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo indicato in sentenza. Secondo la banca, la cessione degli immobili aveva reso i fideiussori incapienti, pregiudicando la garanzia patrimoniale del credito. Il tribunale aveva respinto la domanda di simulazione del contratto, ma aveva accolto l'azione revocatoria proposta in via subordinata; la corte d'appello aveva poi confermato la decisione, ritenendo sussistenti ragione di credito, eventus damni e scientia damni. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositavano una nota di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di rinunciare al ricorso e di accettare la rinuncia della controparte. La Corte rilevava però che la rinuncia non era sottoscritta personalmente dalle parti e che il difensore non risultava munito di mandato speciale a rinunciare, con conseguente mancanza del requisito richiesto dall'art. 390, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la rinuncia al ricorso non era valida ai fini dell'estinzione del processo perché non sottoscritta personalmente dalle parti e non accompagnata da mandato speciale al difensore; tale carenza non determina l'estinzione, ma integra un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, sufficiente a fondare la declaratoria di inammissibilità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità per effetto dell'esito della causa e del comportamento complessivo delle parti.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma posta a base dell'azione revocatoria esperita dalla banca per far dichiarare inefficace la compravendita immobiliare nei propri confronti, in ragione del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale.
art. 390, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte oppure dal difensore munito di mandato speciale; in difetto, non si produce l'estinzione del processo.
art. 91 c.p.c.
Non espressamente citato nel testo, ma la regolazione delle spese è stata disposta con compensazione integrale, in considerazione dell'esito e del comportamento delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione solo se rispetta le forme prescritte, ossia sottoscrizione personale della parte o speciale mandato al difensore; se tali requisiti mancano, non si verifica l'estinzione.
- La rinuncia invalida, pur non estinguendo il processo, è idonea a rivelare un sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e può quindi condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando l'esito del giudizio e il comportamento complessivo delle parti lo giustifichino, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
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