Cassazione Civile, Sentenza n. 21808/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, in sede di rinvio, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci per maggior reddito da partecipazione (per l'anno 2003) ma ha escluso l'applicabilità delle sanzioni ritenendo che la questione delle sanzioni fosse ormai coperta da giudicato e non fosse stata riproposta dall'Ufficio. L'Agenzia deduceva errata applicazione delle norme processuali relative all'onere di riproposizione delle questioni in appello e in Cassazione e violazione dei principi sul giudicato ed efficacia della riforma pronunciata in sede di rinvio. I resistenti hanno presentato ricorso incidentale contestando la fondatezza dell'avviso di accertamento e la prova della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Commissione regionale avesse errato nel ritenere che l'Ufficio fosse onerato di riproporre la questione delle sanzioni: l'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 (come l'art. 346 c.p.c.) riguarda l'onere di riproposizione a carico dell'appellato e non dell'appellante, e una questione assorbita in primo grado non può considerarsi preclusa se la Corte di rinvio ha poi accertato la legittimità dell'accertamento sostanziale. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame comprensivo anche delle questioni inerenti alle sanzioni; le spese del giudizio di Cassazione sono poste a carico della parte soccombente ove deciso.
Norme richiamate
art. 56, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione, richiamata dalla Corte, stabilisce che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello s'intendono rinunciate; la Corte interpreta che tale onere di "riproposizione" graviti sull'appellato vittorioso in primo grado e non sull'appellante (l'Ufficio).
art. 346 c.p.c.
Norma omologa del codice di procedura civile cui l'art.56 del d.lgs. 546/1992 si conforma; la Corte ne trae il principio che l'onere di riproporre questioni non decise incombe sull'appellato e non sull'appellante.
art. 63, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (riassunzione)
Norma che disciplina la riassunzione del giudizio dopo le pronunce di cassazione con rinvio; l'Agenzia ha riassunto il giudizio ai sensi di tale norma per ottenere il riesame della questione delle sanzioni.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione invocato dall'Agenzia per lamentare violazione di norme processuali e di principi relativi al giudicato e all'effetto della riforma in sede di rinvio.
artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Norme in materia di onere della prova e presunzioni civili, richiamate dai ricorrenti incidentali per contestare la valutazione della prova presuntiva sulla distribuzione degli utili extracontabili; la Corte ha però ritenuto le censure incidentali inammissibili perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito non consentite in Cassazione.
d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32, art. 1 (riferimento storico al sistema precedente)
Riferimento alla modifica normativa che ha inciso sui requisiti motivazionali degli avvisi di accertamento; nella sentenza di rinvio primaria la Corte aveva detto che, nel sistema precedente, la motivazione poteva essere soddisfatta anche facendo riferimento a documenti conosciuti o conoscibili dal contribuente.
art. 378 cod. proc. civ.
Norma che regola la memoria in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili le deduzioni contenute nella memoria quando introducevano novità o riproponevano questioni di merito già escluse.
Cassazione, sent. n. 29231/2008 (precedente citato)
"costituisce ius receptum il principio secondo il quale in relazione a società di capitale a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utili stessi, salvo la prova contraria"
Precedente di legittimità utilizzato per affermare che, in società di capitali a base ristretta, può operare una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, con inversione dell'onere probatorio a favore dell'Amministrazione salvo prova contraria da parte dei soci.
Massime di principio
- L'art.56 d.lgs. 546/1992 (como l'art.346 c.p.c.) impone l'onere di "riproposizione" delle questioni non decise in primo grado all'appellato vittorioso in primo grado, non all'appellante: l'Amministrazione non è automaticamente obbligata a riproporre questioni che in primo grado erano assorbite.
- Se, in sede di rinvio, il giudice ad quem accerta la legittimità sostanziale dell'accertamento fiscale, le questioni dipendenti (es. l'applicabilità delle sanzioni) non possono essere escluse dall'esame come se esistesse un giudicato: il giudice di rinvio deve invece pronunciarsi anche sulle questioni accessorie coerenti con la riforma principale.
- La Cassazione non ammette censure che mirino a riesaminare in fatto e a riformulare la valutazione delle prove dei giudici di merito; i motivi incidentali che chiedono un nuovo esame delle valutazioni probatorie vengono dichiarati inammissibili.
- Non è consentito introdurre in Cassazione nuove risultanze o questioni processuali inedite (p.es. documenti o esiti di procedimenti penali non prodotti nei gradi di merito): tali allegazioni possono essere inammissibili se costituiscono novità sopravvenuta non prevista dalle regole di legittimità.
- In caso di società di capitali a base ristretta, l'amministrazione può fondare l'accertamento su una presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili, salvo che i soci provino l'avvenuto accantonamento o reinvestimento; tuttavia la valutazione della prova resta di merito e non riesaminabile in Cassazione.
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