Cassazione Penale, Sentenza n. 5381/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Dernati era stato condannato in primo grado per il reato di evasione per essersi allontanato arbitrariamente dalla detenzione domiciliare il 27.09.2016. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto tre motivi: (1) vizio della motivazione e mancato esame delle censure di appello (art. 606, comma 1, lett. e)); (2) nullità della sentenza per assenza dell'imputato in udienza di appello e mancata traduzione (art. 606, comma 1, lett. c)); (3) errata applicazione della legge penale per insufficiente prova della consumazione del reato (art. 606, comma 1, lett. b.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e, in parte, aspecifici. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti aspecifici per mancanza di indicazione e di correlazione con le statuizioni impugnate; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato poiché il giudizio di appello si era svolto con la procedura di trattazione scritta prevista dal d.l. n.137/2020 (e successive proroghe) e non risultava richiesta di trattazione orale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, oltre alla sanzione ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
La Corte ha valutato i motivi alla luce delle lettere indicate: lett. e) (vizio della motivazione) e lett. b) (errata applicazione di legge) sono stati ritenuti aspecifici perché non correlati né sufficientemente motivati; lett. c) (nullità per assenza) è stata esclusa perché l'appello si è svolto con procedura scritta.
d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, conv. in legge n. 176/2020
art. 23, comma 8; art. 23-bis
Ha consentito la trattazione scritta degli appelli in determinati periodi: la Corte ha ritenuto legittima la decisione in assenza dell'imputato poiché non era stata richiesta la trattazione orale.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'imputato per carenza di esposizione dei motivi, fattore richiamato dalla Cassazione nella valutazione dell'assenza di specificità delle censure.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese nei confronti del ricorrente per il ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per irrogare le spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui l'ammenda a favore della cassa delle ammende può essere comminata anche se non sussiste colpa grave del ricorrente; la Corte ha comunque determinato equitativamente la somma di 3.000 euro.
Massime di principio
- I motivi per cassazione devono essere specifici e mostrare una chiara correlazione tra le censure e le ragioni della decisione impugnata; argomentazioni generiche o apodittiche sono inammissibili.
- Se il giudizio di appello è svolto mediante procedura scritta prevista dalla normativa emergenziale (d.l. 137/2020 e successive modifiche), l'assenza dell'imputato o la mancata traduzione non costituiscono automaticamente nullità, salvo che non sia stata richiesto il rito orale.
- La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti e le prove del caso; il suo giudizio è riservato al controllo di diritto e alla verifica di vizi di motivazione o di applicazione della norma, purché ben specificati.
- Un'appello che sia stato dichiarato inammissibile per carenza di motivazione può indebolire il successivo ricorso per cassazione se il ricorrente non rinnova e precisa le censure in modo concreto.
- Presentare motivi non sufficientemente dettagliati espone il ricorrente al rischio di dichiarazione di inammissibilità e all'onere delle spese processuali; può essere inflitta anche una somma alla cassa delle ammende determinata equitativamente.
- Nei procedimenti penali è essenziale che il difensore indichi chiaramente quali profili di illegittimità si deducono dalla decisione impugnata e come la motivazione del giudice del merito sarebbe viziata per consentire l'esame di legittimità.
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