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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32360/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, disponendo la pronuncia senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Dall'inammissibilità è derivata la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La Corte ha rilevato che le censure dedotte non erano riconducibili ai motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento: esse non riguardavano né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto in forma manifesta, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi sono stati pertanto ritenuti indeducibili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    In materia di patteggiamento, limita i motivi deducibili in cassazione a specifiche censure relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica manifesta del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità nei casi previsti.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione soltanto le censure rientranti nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica manifesta del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Le censure estranee ai motivi tassativamente consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento sono indeducibili e comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile per l'indeducibilità delle censure, la Corte può pronunciare l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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