Cassazione Civile, Ordinanza n. 19490/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria gli contestava un maggior reddito sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili asseritamente realizzati dalla società partecipata. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo legittima l’applicazione della presunzione propria delle società a ristretta base sociale e escludendo la decadenza dell’accertamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR applicato in modo automatico la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili senza prova dell’effettiva distribuzione o della sua ingerenza nella gestione sociale; 2) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR applicato il termine quinquennale per l’omessa dichiarazione anche se, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato obbligo dichiarativo per quell’anno; 3) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e nullità per motivazione per relationem, per carenza assoluta di motivazione e mancata allegazione dell’atto richiamato; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il bilancio 2008 che mostrava una perdita e quindi, a suo dire, l’assenza di utili distribuibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera in ragione della sola ristrettezza della compagine, salva prova contraria del socio sulla non distribuzione o sulla sua estraneità alla gestione; inoltre, il termine quinquennale di accertamento si applica in caso di omessa dichiarazione anche quando la dichiarazione non era dovuta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché diretto contro l’avviso di accertamento e non contro le statuizioni della sentenza impugnata. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché la perdita di bilancio non esclude la possibile esistenza e distribuzione di utili extracontabili non registrati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale è ritenuta legittima se desunta dalla ristrettezza della compagine, con possibilità di prova contraria del contribuente.
art. 2729 c.c.
La presunzione può fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la ristretta base partecipativa per attivare la presunzione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Il termine quinquennale di accertamento, nella versione ratione temporis applicabile, opera in caso di omessa dichiarazione anche se la dichiarazione non era dovuta.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell’avviso, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro l’atto e non contro la sentenza.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato sulla motivazione degli atti tributari; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifico attacco alla decisione di merito.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la doglianza è stata giudicata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato respinto perché il bilancio in perdita non era un fatto decisivo idoneo a escludere la distribuzione di utili extracontabili.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Menziomata per il deposito di memoria da parte del ricorrente nel procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può operare in base alla sola ristrettezza della compagine sociale; spetta al socio fornire la prova contraria della mancata distribuzione o della propria estraneità alla gestione.
- Ai fini della prova contraria contro la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, non è sufficiente allegare che gli accrediti non siano transitati su conti personali o che il bilancio ufficiale chiuda in perdita, poiché utili non contabilizzati possono essere stati comunque distribuiti.
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il termine quinquennale per la notificazione dell’avviso si applica nei casi di omessa dichiarazione anche quando, per l’anno considerato, la dichiarazione non sarebbe stata dovuta.
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono investire specificamente la sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a contestare direttamente l’atto amministrativo o l’avviso di accertamento senza aggredire la ratio decidendi della decisione di merito.
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