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Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento a firma del Responsabile dell'Area tecnica e ambientale del Comune di Penne, prot. 9708/PROT del 23/06/2020 – titolo VI – classe 11.

Giustizia amministrativa202100058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, secondo quanto dichiarato dalle parti private, erano venute meno le ragioni del contenzioso. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della natura e peculiarità della materia e dell'intesa raggiunta tra le parti private.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Responsabile dell'Area tecnica e ambientale del Comune di Penne del 23 giugno 2020

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento del Responsabile dell'Area tecnica e ambientale del Comune di Penne. Dal testo della sentenza non emergono il contenuto specifico dell'atto né i motivi di illegittimità dedotti. In vista dell'udienza straordinaria di smaltimento, il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere; analoga dichiarazione è stata resa dalla parte controinteressata. Il Comune costituito non ha aggiunto osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, conseguente al venir meno delle ragioni del contenzioso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, anche sulla base delle dichiarazioni concordi delle parti, risultino venute meno le ragioni sostanziali del contenzioso e non permanga un interesse alla decisione di merito.
  • In presenza della cessazione della materia del contendere, il giudice definisce il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato; la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione, tenendo conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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